ADULTERIO E PROSTITUZIONE, IMPUNITE DALLA LEGGE ITALIANA

 

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               Secondo il diritto divino (che lo si voglia riconoscere o no), costituiscono oggi come in passato e in futuro, il principale modello su cui conformare o adattare le leggi degli ordinamenti umani: 

               parlo dei comandi vitali per la convivenza civile secondo il decalogo, cioè: Non commettere adulterio e Non fornicare . 

               Ebbene, dopo duemila anni di cristianesimo, dopo secoli di diritto greco e romano contro l'adulterio, la legislazione italiana attuale, non punisce né l'adulterio né la prostituzione.

                Tutto ciò è però contrario sia alla tradizione del passato, che alla Legge di Dio sopradetta. 

                Si tratta chiaramente di un consenso libertino, architettato dal malcostume del relativismo etico moderno, che fa parte della più generale congiura contro la famiglia, la dignità umana e il sostanziale rispetto per la vita: dei quali mancamenti, vari Stati del mondo (specie del mondo benestante e ricco) si fanno infausti paladini e publicisti. 

                Ora, l'Italia dovrebbe esser la prima a fare eccezione combattendo tali errori, per via della tradizione e della fede, della civiltà che la contraddistingue. 

                Ma vediamo come si arriva alla situazione attuale.

                In Grecia, nell'età classica, il capofamiglia poteva uccidere impunemente l'adultero; questi a sua volta, aveva facoltà di pagare il danno con una somma di danaro che però, poteva essere rifiutato dall'offeso. In generale le pene contro l'adulterio, varie da città a città, erano comunque estremamente severe, tanto che il marito era ovunque costretto a ripudiare la moglie adultera.

                Nel diritto romano, in età preaugustea, il capofamiglia, cioè il titolare del potere familiare sulla donna (manus), generalmente il padre o il marito, poteva uccidere ambedue gli adulteri sorpresi in fragrante. Nel 18 a.C. , Augusto con la Lex Iulia de Adulterii Coercendis, stabilì che il padre poteva uccidere entrambi gli adulteri, mentre il marito se doveva limitare l'uccisione al correo (imputato), doveva tuttavia ripudiare la moglie; inoltre la stessa legge, comminava pene sia personali che patrimoniali. E in seguito, anche il figlio dell'adultera e il suocero, oltre al padre ordetto, potranno uccidere il correo.

                L'Editto di Teodorico stabilì la pena di morte per entrambi gli adulteri; l' Editto di Atalarico punì la donna che conviveva con un uomo sposato, alla maritalis ultio, cioè alla vendetta della moglie tradita; l'Editto di Rotari obbligò il marito tradito a vendicarsi; Liutprando stabilì che l'uomo sposato che si unisse con una schiava, venisse punito con la morte.

                Questa eredità classica e medioevale, subirà poi una svolta nel senso del rilassamento licenzioso nel XVIII° secolo. C. Beccaria e G. Filangieri  discussero sulla opportunità di reprimere penalmente un fenomeno, che si annotava, sopravviveva nonostante le norme repressive : si comincia pertanto a teorizzare il primato dello stato di fatto sullo stato di diritto, onde in seguito si dirà: son tanti i divorzi e gli aborti, onde bisogna fare una legge che li regolarizzi, in pratica che li consenta.

                Ciononostante fino al 1968, il Codice penale italiano, stabilisce la pena della reclusione per l'adultera, ma non per l'adultero e per il correo. Nel 1968 la Corte costituzionale dichiarò perciò l'incostituzionalità della norma del Codice penale, perché essa prevedendo e punendo come adulterio il rapporto extraconiugale della moglie, non puniva quello del marito (concubinato); dunque c'èra un contrasto effettivo con l'art. 29 della Costituzione, descrivente la parità tra i coniugi.

                Da qui in poi, nell'ordinamento italiano, l'adulterio non è più reato. Fino al 1975, è rimasto come causa di separazione tra i coniugi: uno di essi poteva chiedere la separazione per colpa dell'altro. Ma attualmente non è più previsto come causa specifica di separazione, sebbene possa esser contestualmente considerato nell'ambito di tale causa.

                Quanto alla Prostituzione, se non si punisce l'adulterio, diventa facilmente conseguente ammettere la diffusione licenziosa anche di chi sceglie d'adulterarsi o vendersi per danaro. La stessa prostituzione ha la prima patente tacita e collettiva, direi spudoratamente publica, nella generale svalutazione del matrimonio e della famiglia e nella conseguente filosofia che non capendo più la gravità dell'adulterio, nemmeno lo punisce.

 

FINE

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