LEGGE PINTO O LEGGE 89/2001

21-3-06

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                Finalmente una legge contro l'eccessiva lunghezza dei processi:

                al riguardo , il nostro paese detiene come è risaputo , un triste primato: quello della lungaggine, del parassitismo, della inefficienza creata ad arte e a tavolino, con tanto di firma e cronica indifferenza degli addetti ai lavori: avvocati e giudici non si premurano d'accorciare i tempi dei processi. E ciò è conforme alla misura morale dell'epoca : molto bassa, e pertanto anche l'efficienza dei giudizi, dopotutto diventa marginale rispetto ad altre incombenze , tipo il divorzio, l'aborto, l'eutanasia, le politiche della vita ... o dei matrimoni lesbogay .

                In fondo in questa rilassatezza lumacoide del giudicare, c'è notevole logica : il sistema ha profondissime connivenze e radici interiori : un neoavvocato ad esempio, a tutto pensa nel progettare la carriera futura , all'infuori di premurarsi d' efficentizzare la macchina della giustizia. E lui essendo giovane , può pure essere scusato in parte; ma nel corso della sua professione , nessuno gli dirà mai di togliere il disdoro publico delle lungaggini. Stando così le cose, si capisce meglio , come l' eliminazione di Borsellino e Falcone e i vari successi generali di Cosa Nostra , possano essere in realtà , valida alternativa politica:

                cioè se lo Stato va alla deriva allungando i tempi delle sue punizioni e assoluzioni, la mafia dimostra invece di riuscire in proprio ad accorciare quei tempi; onde ella, la Matta omicida,  passa per presente sul territorio , con una personalità quotidiana commisurata alle sue intenzioni , mentre lo Stato passa come distratto e dalla personalità  sbilenca , al punto che chi è interessato a rimandare i giudizi , parte già col vantaggio dei tempi lunghi , rispetto alla controparte .

                Ma ultimamente qualcosa è cambiato: la suddetta Legge Pinto o Legge 89 del 2001, prescrive il diritto alla riparazione pecuniaria, se la causa ha avuto durata eccessiva . Inoltre tale legge è retroattiva , cioè si può applicare sia agli eredi dopo la morte , sia alle cause iniziate prima della sua entrata in vigore; ma non s'applica alle cause per le quali si è già pronunciata la Corte di Strasburgo.

 

 

FINE

 

 

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