...Il 16 ottobre 2007 la Cassazione ha emanato una sentenza definitiva che dice che si può sospendere alimentazione ed idratazione ad Eluana Englaro se si verificano due condizioni: se si accerta che il suo stato vegetativo è irreversibile, e che la sua volontà era veramente quella di non vivere in condizione di stato vegetativo, volontà che in mancanza di prove scritte può essere ricostruita da testimonianze, e anche in base agli stili di vita.
Il 9 luglio 2008 la Corte di Appello di Milano ha stabilito con un decreto che i due criteri indicati dalla Cassazione erano soddisfatti, e che Beppino Englaro era autorizzato a sospendere alimentazione ed idratazione.
Il parlamento allora ha sollevato un conflitto di competenze: si è rivolto alla Corte Costituzionale protestando che la Cassazione con quella sentenza aveva legiferato, aveva agito in modo inopportuno, prendendo il posto del parlamento.
La Corte Costituzionale ha dato torto al Parlamento, confermando la validità dell’operato della Cassazione: i giudici hanno fatto bene, il Parlamento, se vuole, legiferi in proposito.
Allora la procura di Milano ha impugnato il decreto (quello del 9 luglio). Quel decreto, infatti, a differenza della sentenza della Cassazione, non è mai definitivo, ma è sempre rivedibile.
L’11 novembre la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i giudici non sono entrati nel merito, ma hanno detto, in poche parole, che la procura non aveva i requisiti per impugnare il decreto, che i fatti in questione non la riguardavano.
Hanno impugnato il decreto le Associazioni dei familiari dei malati in stato vegetativo, e lo hanno fatto presso la Corte dei Diritti dell’uomo a Strasburgo, la quale corte ha risposto allo stesso modo: le associazioni non erano legittimate ad impugnare il decreto. Il loro ricorso era inammissibile, e neanche a Strasburgo sono entrati nel merito.
In poche parole: secondo la magistratura solo il tutore – Beppino Englaro – e il curatore speciale – cioè Franca Alessio – avrebbero potuto impugnare il decreto. Ma il tutore voleva attuare il decreto, e il curatore era d’accordo, quindi era impossibile impugnare il decreto. Una gabbia giuridica, insomma, ha reso intoccabili sentenza e decreto.
C’è stato allora l’atto di indirizzo di Sacconi, che vieta a tutte le strutture del Servizio Sanitario Nazionale di sospendere alimentazione ed idratazione alle persone in stato vegetativo.
Dopo un mese, all’interno della casa di riposo la Quiete a Udine, è stata creata una specie di “isola” giuridica al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, in cui l’atto di indirizzo di Sacconi – secondo i legali di Englaro – non aveva efficacia, ed Eluana vi è stata trasferita.
Le autorità regionali, sollecitate dal Ministero che chiedeva chiarimenti, hanno cominciato a tergiversare, rispondendo a una prima lettera dal Ministero, e facendo melina a una seconda.
Allora il Consiglio dei Ministri ha proposto un decreto salva-Eluana. Napolitano non ha voluto firmare, e non commento per evitare querele.
Mentre il parlamento si avviava a fare di corsa una legge, il Ministero ha mandato ispettori e NAS alla casa di riposo “La Quiete” di Udine, per verificare che tutto fosse regolare. Sia gli ispettori che i NAS hanno segnalato elementi di irregolarità, e lo hanno segnalato alle autorità che potevano intervenire: procura, regione, sindaco. Ma la Procura non ha ritenuto opportuno intervenire, e neppure la Regione, e neanche il Sindaco (che era l’autorità a cui fa capo la Quiete).
E quindi Eluana è morta.
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