Art. 79 Effetti.
La promessa di matrimonio non obbliga a
contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il
caso di non adempimento.
Art. 80
Restituzione dei doni.
Il promittente può domandare la
restituzione dei doni fatti a causa della promessa di
matrimonio, se questo non è stato contratto. La domanda non
è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il
rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte
di uno dei promittenti.
Art. 82
Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolico.
Il matrimonio celebrato davanti a un
ministro del culto cattolico è regolato in conformità del
Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla
materia.
Art. 84
Età.
I minori di età non possono contrarre
matrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato,
accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle
ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o
il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio
ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto
i sedici anni. Il decreto è comunicato al pubblico
ministero, agli sposi, ai genitori o al tutore. Contro il
decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione. La corte d'appello decide con ordinanza non
impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il decreto
acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85
Interdizione per infermità di mente.
Non può contrarre matrimonio
l'interdetto per infermità di mente. Se l'istanza di
interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può
chiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in
tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la
sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in
giudicato.
Art. 86
Libertà di stato.
Non può contrarre matrimonio chi è
vincolato da un matrimonio precedente.
Art. 87
Parentela, affinità, adozione e affiliazione.
Non possono contrarre matrimonio fra
loro: 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta,
legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle germani,
consanguinei o uterini; 3) lo zio e la nipote, la zia e il
nipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste
anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio
dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata
pronunziata la cessazione degli effetti civili; 5) gli
affini in linea collaterale in secondo grado; 6)
l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti; 7) i figli
adottivi della stessa persona; 8) l'adottato e i figli
dell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante,
l'adottante e il coniuge dell'adottato. I divieti contenuti
ai numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se
il rapporto dipende da filiazione naturale. Il tribunale, su
ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il
matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si
tratti di affiliazione o di filiazione naturale.
L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso
indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un
matrimonio dichiarato nullo. Il decreto è notificato agli
interessati e al pubblico ministero. Si applicano le
disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo
84.
Art. 88
Delitto.
Non possono contrarre matrimonio tra
loro persone delle quali l'una è stata condannata per
omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra. Se ebbe
luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la
cattura, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a
quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89
Divieto temporaneo di nuove nozze.
Non può contrarre matrimonio la donna,
se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,
dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi
in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base
all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1
dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia
stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a
generare, di uno dei coniugi. Il tribunale con decreto
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è
inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se
risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non
ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti
lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio. Si applicano le disposizioni
dei commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 84 e del
comma quinto dell'articolo 87. Il divieto cessa dal giorno
in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90
Assistenza del minore.
Con il decreto di cui all'articolo 84 il
tribunale o la corte d'appello nominano, se le circostanze
lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella
stipulazione delle convenzioni matrimoniali.
Art. 93
Pubblicazione.
La celebrazione del matrimonio dev'essere
preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale
dello stato civile.
Art. 94
Luogo della pubblicazione.
La pubblicazione deve essere richiesta
all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli
sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza
degli sposi.
Art. 96
Richiesta della pubblicazione.
La richiesta della pubblicazione deve
farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi
ricevuto speciale incarico.
Art. 98
Rifiuto della pubblicazione.
L'ufficiale dello stato civile che non
crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un
certificato coi motivi del rifiuto. Contro il rifiuto è dato
ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero.
Art. 99
Termine per la celebrazione del matrimonio.
Il matrimonio non può essere celebrato
prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se
il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni
successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100
Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.
Il tribunale, su istanza degli
interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per
gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso
la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause
gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli
sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria
responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli
articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio. Il
cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura
di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza
della loro attestazione e sulla gravità delle possibili
conseguenze.
Art. 102
Persone che possono fare opposizione.
I genitori e, in mancanza loro, gli
altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado
possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per
qualunque causa che osti alla sua celebrazione. Se uno degli
sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare
opposizione compete anche al tutore o al curatore. Il
diritto di opposizione compete anche al coniuge della
persona che vuole contrarre un altro matrimonio. Quando si
tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il
diritto di opposizione spetta anche, se il precedente
matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e,
se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il
matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui. Il
pubblico ministero deve sempre fare opposizione al
matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta
l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del
quale, a causa dell'età, non possa essere promossa
l'interdizione.
Art. 103
Atto di opposizione.
L'atto di opposizione deve dichiarare la
qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla,
le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di
domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui
territorio si deve celebrare il matrimonio.
Art. 104
Effetti dell'opposizione.
Se l'opposizione è respinta,
l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico
ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 106
Luogo della celebrazione.
Il matrimonio deve essere celebrato
pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale
dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di
pubblicazione.
Art. 107
Forma della celebrazione.
Nel giorno indicato dalle parti
l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due
testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli
articoli 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse
si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie,
e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente
dopo la celebrazione.
Art. 108
Inapponibilità di termini e condizioni.
La dichiarazione degli sposi di
prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può
essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti
aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello
stato civile non può procedere alla celebrazione del
matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il
termine e la condizione si hanno per non apposti.
Art. 109
Celebrazione in un comune diverso.
Quando vi è necessità o convenienza di
celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello
indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile,
trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo
99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il
matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata
nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno
successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale
davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la
trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui
fu fatta la richiesta.
Art. 110
Celebrazione fuori della casa comunale.
Se uno degli sposi, per infermità o per
altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato
civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale,
l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui
si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro
testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo
l'articolo 107.
Art. 111
Celebrazione per procura.
I militari e le persone che per ragioni
di servizio si trovano al seguito delle forze armate
possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per
procura. La celebrazione del matrimonio per procura può
anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e
concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui
circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è
concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve
contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta
per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle
forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme
speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere
celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello
in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche
temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli
effetti della revoca della procura ignorata dall'altro
coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112
Rifiuto della celebrazione.
L'ufficiale dello stato civile non può
rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una
causa ammessa dalla legge. Se la rifiuta, deve rilasciare un
certificato con l'indicazione dei motivi. Contro il rifiuto
è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
Art. 113
Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello
stato civile.
Si considera celebrato davanti
all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato
celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità
di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente
le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della
celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva
tale qualità.
Art. 115
Matrimonio del cittadino all'estero.
Il cittadino è soggetto alle
disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo,
anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo
le forme ivi stabilite.
Art. 117
Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86,
87 e 88.
Il matrimonio contratto con violazione
degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi,
dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e
attuale. Il matrimonio contratto con violazione
dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da
ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa
azione di annullamento può essere proposta personalmente dal
minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore
età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico
ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del
giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero
vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia
accertata la volontà del minore di mantenere in vita il
vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge
dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione
ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio
non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La
disposizione del primo comma del presente articolo si
applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto
dall'articolo 68.
Art. 119
Interdizione.
Il matrimonio di chi è stato interdetto
per infermità di mente può essere impugnato dal tutore, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un
interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era già
sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la
interdizione è stata pronunziata posteriormente ma
l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere
impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona
che era interdetta. L'azione non può essere proposta se,
dopo revocata l'interdizione, vi è stata coabitazione per un
anno.
Art. 120
Incapacità di intendere o di volere.
Il matrimonio può essere impugnato da
quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di
essere stato incapace di intendere o di volere, per
qualunque causa, anche transitoria, al momento della
celebrazione del matrimonio. L'azione non può essere
proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che il
coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà
mentali.
Art. 122
Violenza ed errore.
Il matrimonio può essere impugnato da
quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con
violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può
altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui
consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità
della persona o di errore essenziale su qualità personali
dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro
coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il
suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché
l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o
psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da
impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza
di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di
intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del
matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta
prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la
dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la
circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per
delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a
due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta
prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato
di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto
in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi
dell'articolo 233, se la gravidanza è stata portata a
termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata
coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza
o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato
scoperto l'errore.
Art. 123
Simulazione.
Il matrimonio può essere impugnato da
ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano convenuto di
non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da
esso discendenti. L'azione non può essere proposta decorso
un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in
cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi
successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124
Vincolo di precedente matrimonio.
Il coniuge può in qualunque tempo
impugnare il matrimonio dell'altro coniuge; se si oppone la
nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere
preventivamente giudicata.
Art. 125
Azione del pubblico ministero.
L'azione di nullità non può essere
promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei
coniugi.
Art. 126
Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio.
Quando è proposta domanda di nullità del
matrimonio, il tribunale può, su istanza di uno dei coniugi,
ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio;
può ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di
essi sono minori o interdetti.
Art. 127
Intrasmissibilità dell'azione.
L'azione per impugnare il matrimonio non
si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già
pendente alla morte dell'attore.
Art. 128
Matrimonio putativo.
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli
effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei
coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando
i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure
quando il loro consenso è stato estorto con violenza o
determinato da timore di eccezionale gravità derivante da
cause esterne agli sposi. Gli effetti del matrimonio valido
si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti
durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai
figli nati prima del matrimonio e riconosciuti anteriormente
alla sentenza che dichiara la nullità. Se le condizioni
indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei
coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei
figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede
da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido
rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo
che la nullità dipenda da bigamia o incesto. Nell'ipotesi di
cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non si
verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo
stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il
riconoscimento è consentito.
Art. 129
Diritti dei coniugi in buona fede.
Quando le condizioni del matrimonio
putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il
giudice può disporre a carico di uno di essi e per un
periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere
somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue
sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati
redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i
provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si
applica l'articolo 155.
Art. 130
Atto di celebrazione del matrimonio.
Nessuno può reclamare il titolo di
coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto
di celebrazione estratto dai registri dello stato civile. Il
possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi,
non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.
Art. 131
Possesso di stato.
Il possesso di stato, conforme all'atto
di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto di forma.
Art. 132
Mancanza dell'atto di celebrazione.
Nel caso di distruzione o di smarrimento
dei registri dello stato civile l'esistenza del matrimonio
può essere provata a norma dell'articolo 452. Quando vi sono
indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per
un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non è stato
inserito nei registri a ciò destinati, la prova della
esistenza del matrimonio è ammessa, sempre che risulti in
modo non dubbio un conforme possesso di stato.
Art. 134
Omissione di pubblicazione.
Sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €. 41 a €. 206
gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno
celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata
preceduta dalla prescritta pubblicazione.
Art. 135
Pubblicazione senza richiesta o senza documenti.
È punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 20 a €. 103, l'ufficiale
dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un
matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o
quando manca alcuno dei documenti prescritti dal primo comma
dell'articolo 97.
Art. 136
Impedimenti conosciuti dall'ufficiale dello stato civile.
L'ufficiale dello stato civile che
procede alla celebrazione del matrimonio, quando vi osta
qualche impedimento o divieto di cui egli ha notizia, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da €. 51 a €. 306.
Art. 137
Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei
testimoni.
È punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 30 a €. 206 l'ufficiale
dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui
non era competente. La stessa pena si applica all'ufficiale
dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un
matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Art. 138
Altre infrazioni.
È punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma stabilita nell'articolo 135
l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo
contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98,
99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra
infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in
questa sezione.
Art. 139
Cause di nullità note a uno dei coniugi.
Il coniuge il quale, conoscendo prima
della celebrazione una causa di nullità del matrimonio
l'abbia lasciata ignorare all'altro, è punito, se il
matrimonio è annullato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €. 51 a €. 306.
Art. 140
Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze.
La donna che contrae matrimonio contro
il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e
l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da €. 20 a €. 82.
Art. 141
Competenza.
I reati previsti nei precedenti articoli
sono di competenza del tribunale.
Art. 143
Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà,
all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione
nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi
i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o
casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143-bis
Cognome della moglie.
La moglie aggiunge al proprio cognome
quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile,
fino a che passi a nuove nozze.
Art. 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza
della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi
spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145
Intervento del giudice.
In caso di disaccordo ciascuno dei
coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del
giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi
e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano
compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una
soluzione concordata. Ove questa non sia possibile e il
disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri
affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto
espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con
provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più
adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della
famiglia.
Art. 146
Allontanamento dalla residenza
familiare .
Il diritto all'assistenza morale e
materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti
del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla
residenza familiare rifiuta di tornarvi. La proposizione
della domanda di separazione, o di annullamento, o di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla
residenza familiare. Il giudice può, secondo le circostanze,
ordinare il sequestro dei beni del coniuge allontanatosi,
nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi
previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.
Art. 147
Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i
coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli.
Art. 149
Scioglimento del matrimonio.
Il matrimonio si scioglie con la morte
di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito
religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell' articolo 83, e
regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Art. 150
Separazione personale.
E' ammessa la separazione personale dei
coniugi. La separazione può essere giudiziale o consensuale.
Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o
l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente
ai coniugi.
Art. 151
Separazione giudiziale.
La separazione può essere chiesta quando
si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno
o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o da recare grave
pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice,
pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le
circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia
addebitabile la separazione, in considerazione del suo
comportamento contrario ai doveri che derivano dal
matrimonio.
Art. 152
[Separazione per condanna penale.
La separazione può essere anche chiesta
contro il coniuge che è stato condannato alla pena
dell'ergastolo o della reclusione per un tempo superiore ai
cinque anni, ovvero è stato sottoposto all'interdizione
perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la
condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e
l'altro coniuge ne è consapevole.] Articolo abrogato dalla
Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 153
[Separazione per non fissata residenza.
La moglie può chiedere la separazione
quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una
residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo
conveniente alla sua condizione.] Articolo abrogato dalla
Legge 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 154
Riconciliazione.
La riconciliazione tra i coniugi
comporta l'abbandono della domanda di separazione
personale già proposta.
Art. 155
Provvedimenti riguardo ai figli.
Anche in caso di separazione personale
dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un
rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la
finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia
la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la
possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i
genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono
affidati, determina i tempi e le modalità della loro
presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura
e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al
mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei
figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli,
degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro
provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore
interesse per i figli relative all'istruzione,
all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e
delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può
stabilire che i genitori esercitino la potestà
separatamente. Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al
mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio
reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare
il principio di proporzionalità, da determinare
considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il
tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza
con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso
ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i
genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di
cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è
automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di
altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le
informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone
un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui
beni oggetto della contestazione, anche se intestati a
soggetti diversi.
Art. 155-bis
Affidamento a un solo genitore e
opposizione all'affidamento condiviso.
Il giudice può disporre l'affidamento
dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con
provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia
contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori
può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo
quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il
giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento
esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto
possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma
dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente
infondata, il giudice può considerare il comportamento del
genitore istante ai fini della determinazione dei
provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli,
rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice
di procedura civile.
Art. 155-ter
Revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli.
I genitori hanno diritto di chiedere in
ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della
potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative
alla misura e alla modalità del contributo.
Art. 155-quater
Assegnazione della casa familiare e
prescrizioni in tema di residenza.
Il godimento della casa familiare è
attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei
figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella
regolazione dei rapporti economici tra i genitori,
considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente
nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo
matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di
revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi
dell'articolo 2643. Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la
residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se
il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento,
la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati,
ivi compresi quelli economici.
Art. 155-quinquies
Disposizioni in favore dei figli
maggiorenni.
Il giudice, valutate le circostanze, può
disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale
assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni
portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano
integralmente le disposizioni previste in favore dei figli
minori.
Art. 155-sexies
Poteri del giudice e ascolto del minore.
Prima dell'emanazione, anche in via
provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il
giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi
di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del
figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di
età inferiore ove capace di discernimento. Qualora ne
ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e
ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei
provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i
coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per
raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla
tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.
Art. 156
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i
coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile
la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge
quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non
abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze
e ai redditi dell'obbligato. Resta fermo l'obbligo di
prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al
coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se
esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento
degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo
155. La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione
dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818. In caso
di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il
giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del
coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di danaro
all'obbligato, che una parte di essa venga versata
direttamente agli aventi diritto. Qualora sopravvengano
giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai
commi precedenti.
Art. 156-bis
Cognome della moglie.
Il giudice può vietare alla moglie l'uso
del cognome del marito quando tale uso sia a lui gravemente
pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non
usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle
grave pregiudizio.
Art. 157
Cessazione degli effetti della separazione.
I coniugi possono di comune accordo far
cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che
sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa
dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia
incompatibile con lo stato di separazione. La separazione
può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a
fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione.
Art. 159
Del regime patrimoniale legale tra i coniugi.
Il regime patrimoniale legale della
famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a
norma dell'articolo 162, è costituito dalla comunione dei
beni regolata dalla sezione III del presente capo.
Art. 160
Diritti inderogabili.
Gli sposi non possono derogare né ai
diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del
matrimonio.
Art. 161
Riferimento generico a leggi o agli usi.
Gli sposi non possono pattuire in modo
generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o
in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o
dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto
dei patti con i quali intendono regolare questi loro
rapporti.
Art. 162
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono
essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La
scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata
nell'atto di celebrazione del matrimonio. Le convenzioni
possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le
disposizioni dell'articolo 194. Le convenzioni matrimoniali
non possono essere opposte ai terzi quando a margine
dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del
contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti,
ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Art. 163
Modifica delle convenzioni.
Le modifiche delle convenzioni
matrimoniali, anteriori o successive al matrimonio, non
hanno effetto se l'atto pubblico non è stipulato col
consenso di tutte le persone che sono state parti nelle
convenzioni medesime, o dei loro eredi. Se uno dei coniugi
muore dopo aver consentito con atto pubblico alla modifica
delle convenzioni, questa produce i suoi effetti se le altre
parti esprimono anche successivamente il loro consenso,
salva l'omologazione del giudice. L'omologazione può essere
chiesta da tutte le persone che hanno partecipato alla
modificazione delle convenzioni o dai loro eredi. Le
modifiche convenute e la sentenza di omologazione hanno
effetto rispetto ai terzi solo se ne è fatta annotazione in
margine all'atto del matrimonio. L'annotazione deve inoltre
essere fatta a margine della trascrizione delle convenzioni
matrimoniali ove questa sia richiesta a norma degli articoli
2643 e seguenti.
Art. 164
Simulazione delle convenzioni matrimoniali.
È consentita ai terzi la prova della
simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le
controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei
confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se
fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le
persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali.
Art. 165
Capacità del minore.
Il minore ammesso a contrarre matrimonio
è pure capace di prestare il consenso per tutte le relative
convenzioni matrimoniali, le quali sono valide se egli è
assistito dai genitori esercenti la potestà su di lui o dal
tutore o dal curatore speciale nominato a norma
dell'articolo 90.
Art. 166
Capacità dell'inabilitato.
Per la validità delle stipulazioni e
delle donazioni, fatte nel contratto di matrimonio
dall'inabilitato o da colui contro il quale è stato promosso
giudizio di inabilitazione, è necessaria l'assistenza del
curatore già nominato. Se questi non è stato ancora
nominato, si provvede alla nomina di un curatore speciale.
Art. 167
Costituzione del fondo patrimoniale.
Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto
pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono
costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati
beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o
titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi,
effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei
coniugi. L'accettazione può essere fatta con atto pubblico
posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante
il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati
rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro
modo idoneo.
Art. 168
Impiego ed amministrazione del fondo.
La proprietà dei beni costituenti il
fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che
sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I
frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono
impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione
dei beni costituenti il fondo patrimoniale è regolata dalle
norme relative all'amministrazione della comunione legale.
Art. 169
Alienazione dei beni del fondo.
Se non è stato espressamente consentito
nell'atto di costituzione, non si possono alienare,
ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo
patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e,
se vi sono figli minori, con l'autorizzazione concessa dal
giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio,
nei soli casi di necessità od utilità evidente.
Art. 170
Esecuzione sui beni e sui frutti.
La esecuzione sui beni del fondo e sui
frutti di essi non può aver luogo per debiti che il
creditore conosceva essere stati contratti per scopi
estranei ai bisogni della famiglia.
Art. 171
Cessazione del fondo.
La destinazione del fondo termina a
seguito dell'annullamento o dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono
figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore
età dell'ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare,
su istanza di chi vi abbia interesse, norme per
l'amministrazione del fondo. Considerate le condizioni
economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra
circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in
godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se
non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo
scioglimento della comunione legale.
Art. 177
Oggetto della comunione.
Costituiscono oggetto della comunione:
a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o
separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli
relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di
ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo
scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività
separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della
comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite
da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi
anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la
comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Art. 178
Beni destinati all'esercizio di impresa.
I beni destinati all'esercizio
dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il
matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche
precedentemente si considerano oggetto della comunione solo
se sussistono al momento dello scioglimento di questa.
Art. 179
Beni personali.
Non costituiscono oggetto della
comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di
cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o
rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di
godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio
per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di
liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono
attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente
personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni
che servono all'esercizio della professione del coniuge,
tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda
facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo
di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla
perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i
beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni
personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia
espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto. L'acquisto
di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo
2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla
comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del
precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto
di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge.
Art. 180
Amministrazione dei beni della comunione.
L'amministrazione dei beni della
comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad
essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali
si concedono o si acquistano diritti personali di godimento
e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni
spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Art. 181
Rifiuto di consenso.
Se uno dei coniugi rifiuta il consenso
per la stipulazione di un atto di straordinaria
amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è
richiesto, l'altro coniuge può rivolgersi al giudice per
ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione
dell'atto è necessaria nell'interesse della famiglia o
dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177
fa parte della comunione.
Art. 182
Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi.
In caso di lontananza o di altro
impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di
procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata, può compiere, previa autorizzazione del
giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite,
gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma
dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel
caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può
essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti
necessari all'attività dell'impresa.
Art. 183
Esclusione dall'amministrazione.
Se uno dei coniugi è minore o non può
amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge
può chiedere di escluderlo dall'amministrazione. Il coniuge
privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di
esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno
determinato l'esclusione. La esclusione opera di diritto
riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non
sia cessato lo stato di interdizione.
Art. 184
Atti compiuti senza il necessario consenso.
Gli atti compiuti da un coniuge senza il
necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non
convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o
beni mobili elencati nell'articolo 2683. L'azione può essere
proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un
anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in
ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se
l'atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne
abbia avuto conoscenza prima dello scioglimento della
comunione l'azione non può essere proposta oltre l'anno
dallo scioglimento stesso. Se gli atti riguardano beni
mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il
coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell'altro è
obbligato su istanza di quest'ultimo a ricostituire la
comunione nello stato in cui era prima del compimento
dell'atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della
ricostituzione della comunione.
Art. 185
Amministrazione dei beni personali del coniuge.
All'amministrazione dei beni che non
rientrano nella comunione o nel fondo patrimoniale si
applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 217.
Art. 186
Obblighi gravanti sui beni della comunione.
I beni della comunione rispondono: a) di
tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento
dell'acquisto; b) di tutti i carichi dell'amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per
l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione
contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse
della famiglia; d) di ogni obbligazione contratta
congiuntamente dai coniugi.
Art. 187
Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio.
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'articolo 189, non rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio.
Art. 188
Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni.
I beni della comunione, salvo quanto
disposto nell'articolo 189, non rispondono delle
obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le
successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e
non attribuite alla comunione.
Art. 189
Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi.
I beni della comunione, fino al valore
corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono,
quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni
personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio,
da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso
dell'altro. I creditori particolari di uno dei coniugi,
anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio,
possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della
comunione, fino al valore corrispondente alla quota del
coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti
i creditori della comunione.
Art. 190
Responsabilità sussidiaria dei beni personali.
I creditori possono agire in via
sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi,
nella misura della metà del credito, quando i beni della
comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di
essa gravanti.
Art. 191
Scioglimento della comunione.
La comunione si scioglie per la
dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei
coniugi, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la
cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la
separazione personale, per la separazione giudiziale dei
beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale,
per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di
cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della
comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi,
osservata la forma prevista dall'articolo 162.
Art. 192
Rimborsi e restituzioni.
Ciascuno dei coniugi è tenuto a
rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio
comune per fini diversi dall'adempimento delle obbligazioni
previste dall'articolo 186. È tenuto altresì a rimborsare il
valore dei beni di cui all'articolo 189, a meno che,
trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui
compiuto, dimostri che l'atto stesso sia stato vantaggioso
per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della
famiglia. Ciascuno dei coniugi può richiedere la
restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale
ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello
scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può
autorizzarli in un momento anteriore se l'interesse della
famiglia lo esige o lo consente. Il coniuge che risulta
creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a
concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si
applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul
denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Art. 193
Separazione giudiziale dei beni.
La separazione giudiziale dei beni può
essere pronunziata in caso di interdizione o di
inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva
amministrazione della comunione. Può altresì essere
pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei
coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione
dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della
comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi
non contribuisce ai bisogni di questa in misura
proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro. La
separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo
legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la
separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la
domanda ed ha l'effetto di instaurare il regime di
separazione dei beni regolato nella sezione V del presente
capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a
margine dell'atto di matrimonio e sull'originale delle
convenzioni matrimoniali.
Art. 194
Divisione dei beni della comunione.
La divisione dei beni della comunione
legale si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il
passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole
e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno
dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti
all'altro coniuge.
Art. 195
Prelevamento dei beni mobili.
Nella divisione i coniugi o i loro eredi
hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano
ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi
pervenuti durante la medesima per successione o donazione.
In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili
facciano parte della comunione.
Art. 196
Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da
prelevare.
Se non si trovano i beni mobili che il
coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma
dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore,
provandone l'ammontare anche per notorietà, salvo che la
mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o
perimento o per altra causa non imputabile all'altro
coniuge.
Art. 197
Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi.
Il prelevamento autorizzato dagli
articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi,
qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da
atto avente data certa. E' fatto salvo al coniuge o ai suoi
eredi il diritto di regresso sui beni della comunione
spettanti all'altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.
Art. 210
Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
I coniugi possono, mediante convenzione
stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime
della comunione legale dei beni purché i patti non siano in
contrasto con le disposizioni dell'articolo 161. I beni
indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non
possono essere compresi nella comunione convenzionale. Non
sono derogabili le norme della comunione legale relative
all'amministrazione dei beni della comunione e
all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che
formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211
Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
I beni della comunione rispondono delle
obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del
matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del
coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a
convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono
entrati a far parte della comunione dei beni.
Art. 215
Separazione dei beni.
I coniugi possono convenire che ciascuno
di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati
durante il matrimonio.
Art. 217
Amministrazione e godimento dei beni.
Ciascun coniuge ha il godimento e
l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se
ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad
amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere
conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge
secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha
amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo
di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a
richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti
a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli
consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione
dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie
atti relativi a detti beni risponde dei danni e della
mancata percezione dei frutti.
Art. 218
Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge.
Il coniuge che gode dei beni dell'altro
coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni
dell'usufruttuario.
Art. 219
Prova della proprietà dei beni.
Il coniuge può provare con ogni mezzo
nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la
proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari
quota di entrambi i coniugi. |