Nonostante la buona base di partenza posta dalla normativa, accade sin troppo di frequente, purtroppo, che si verifichino eventi lesivi della salute o della sicurezza del lavoratore. In questa evenienza, il lavoratore (che peraltro in base al principio generale dell'art, 1453 c.c. ha pure la teorica facoltà di agire individualmente in prevenzione, cioè per conseguire l'adempimento dell'obbligo di sicurezza) può proporre azione giudiziale per far valere la responsabilità contrattuale, e/o al limite extra-contrattuale del Datore di lavoro e domandare il risarcimento dei danni patiti quali conseguenza immediata e diretta del'inadempimento di questi (danni della cui allegazione e prova è ovviamente, onerato). L'azione risarcitoria del lavoratore si inserisce peraltro, in un sistema che prevede che ciascun lavoratore a rischio (e tale categoria è oggi intesa in senso molto ampio) sia obbligatoriamente assicurato con premio a carico del Datore di lavoro presso l'Inail, ente gestore dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L'Inail corrisponde al lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale, anzitutto un'indennità per malattia temporanea, tale da compensare buona parte della retribuzione perduta nel periodo in cui egli è impossibilitato a lavorare (il che va a vantaggio sostanzialmente del Datore di lavoro che sarebbe comunque tenuto a corrispondere la retribuzione ex art. 2110 c. 1 c.c. 4) . Se poi l'infortunio o la malattia hanno provocato un'inabilità permanente, parziale o totale del lavoratore, questi ha titolo ad una rendita, non sottoposta a limiti temporali ed anch'essa commisurata al trattamento retributivo goduto. La prestazione economica erogata dall'Inail comprende inoltre, il ristoro del danno biologico permanente patito dal lavoratore, purché l'invalidità che ne è derivata sia superiore all'8%. Trattandosi di una forma assicurativa, l'erogazione delle prestazioni da parte dell'Inail, prescinde dall'accertamento della responsabilità da parte del Datore di lavoro, per violazione dell'obbligo ex art. 2087, nella determinazione dell'evento assicurato (infortunio avvenuto in occasione di lavoro o malattia professionale causata dall'attività lavorativa) . Peraltro qualora tale responsabilità sia accertata anche sotto il profilo penale (ma la responsabilità penale che di fatto ricorre sempre, quando vi sia violazione degli obblighi di sicurezza, può essere verificata incidentalmente anche dal giudice civile; non è necessario cioè, che vi sia effettivamente un giudizio penale), il Datore di lavoro è esposto da un lato all'azione di regresso dell'Inail, rivolta a richiedergli il rimborso delle somme corrispondenti alle prestazioni economiche erogate al lavoratore, e, dall'latro lato, all'azione del lavoratore ex art. 2087, per rivendicare il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, non coperti in assoluto dall'Inail (cd. danni complementari), nonché per quanto concerne il danno biologico, del solo danno differenziale, che cioè ecceda, onde evitare duplicazioni risarcitorie, l'importo erogato o erogabile a tale titolo, dall'Inail. E' fatta salva la possibilità di ridurre l'importo del risarcimento qualora sia accertato il concorso colposo del lavoratore nella determinazione del danno (art. 1227, .1, c.c.). NOTE 4 : v. Sez.V,. Cap. x, § 2 |
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