E veniamo ora al problema di costruzione: ogni architetto sapiente, fa così : si dà prima cura di conoscere le carenze dell'edificio crollato e costruisce il nuovo, in modo che quelle carenze siano evitate. E non trascura neanche di mettere a profitto della nuova costruzione quanto di buono poteva pur trovarsi nelle costruzioni crollate.
Quale sarà dunque l'architettura del nuovo edificio costituzionale ? La prima risposta è questa : bisogna evitare il duplice scoglio: l'individualismo per un verso e lo statalismo per l'altro verso. Bisogna costruire un edificio costituzionale non in crisi, non sproporzionato alla natura umana ed alla struttura reale del corpo sociale: perché questa natura e questa struttura non [pecchino] né dell'uno né dell'altro eccesso.
La formula abbastanza felice che indica questo tipo costituzionale nuovo e che ne definisce l'architettura è questa : tipo personalista e pluralista di edificio costituzionale.
Che significa ? L'indagine condotta sopra i tre elementi essenziali di un tipo costituzionale, ci daranno la risposta .
A. Base teoretica. La concezione della persona umana (dei suoi fini, della sua autonomia) ed i suoi rapporti con la società e con lo Stato è molto precisa: la persona umana (id quod est perfettissimum in tota natura , dice San Tommaso) ha fini propri che non si esauriscono nei fini sociali e statali: trascendono tali fini che sono pur sempre temporali ed esterni perché la persona ha per fine supremo un fine interiore, spirituale ed eterno che consiste nella unione con Dio (in dei visione consistit).
Quindi la persona ha una autonomia (libertà) originaria per mezzo della quale essa si dirige verso il fine che le è proprio.
E tuttavia la persona non è asociale e tantomeno antisociale: essa anzi è naturalmente sociale: ciò significa che la personalità umana si svolge progressivamente in una serie di organismi (da quello familiare a quello territoriale, di lavoro, di classe, politico, culturale, religioso) che la integrano e la elevano: la norma regolatrice di tali organismi è quella della solidarietà, della finalità comune: il che importa la subordinazione di ciascuno al bene di tutti .
Quindi: il principio basilare la società e lo stato per la persona e non la persona per la società e lo Stato si integra con l'altro : la persona è subordinata al vero bene comune sociale e politico che è sempre, in ultima analisi, il bene integrale della persona .
Da questi principi deriva anche la conseguenza che gli organismi sociali attraverso i quali si svolge gradualmente la personalità umana (frutto combinato di una tendenza di natura e libertà) non sono organi di una comunità assorbente : quella statale. Hanno invece, ciascuno una propria finalità, una propria autonomia, un proprio svolgimento (e quindi un proprio statuto giuridico) che lo Stato deve riconoscere e presidiare.
B. Corpo Sociale. Ormai la struttura pluralista del corpo sociale è resa evidente : possiamo anche chiamarla struttura organica (Toniolo): significa che essa risulta di una pluralità coordinata, ma sempre originale, di organismi aventi come si è detto, struttura propria, fini propri, propria autonomia, proprio diritto.
Da qui una conseguenza : ogni singolo uomo possiede una serie di status : tanti quanti sono le comunità essenziali di cui egli fa parte.
La diversità fra questa concezione e quella statalista è evidente: secondo quest'ultima la comunità politica (lo Stato) è la sola comunità originaria: tutte le altre non sono che articolazioni di essa. Quindi il fine della comunità politica è l'unico fine che le altre comunità minori (le persone che le costituiscono) devono realizzare.
Quindi l'unico diritto esistente è quello posto dalla comunità politica in conformità ai suoi fini: non ha senso perciò, parlare di diritto esistente anteriormente a quello positivo, sia come diritto del singolo che come diritto delle altre comunità .
La concezione collettivista non distingue tra società e stato : è una unità assorbente, sostanziale , come Hegel diceva. Invece la concezione pluralista distingue nettamente fra la società (cioè le varie società che gli uomini costituiscono pei loro fini diversi) e lo stato che è una società avente un fine proprio destinato non ad eliminare, ma a tutelare (mediante il diritto positivo) e integrare i fini delle altre società .
Unità di ordine non unità sostanziale: ecco la concezione pluralista dello stato: e ciò non solo rispetto ai singoli, ma anche rispetto alle altre comunità dal complesso ordinato delle quali, quest'ordine risulta .
Una costituzione proporzionata è quella che rispecchia in sé questa pluralità: vestito adatto al corpo sociale.
C. Assetto giuridico. L'assetto costituzionale è ormai evidente: quale il corpo, tale il vestito; la concezione personalista e pluralista (base e corpo dell'edificio) sarà coronata da una volta che rispecchierà questa duplice essenziale esigenza.
Quindi: anzitutto riconoscimento e tutela dei diritti naturali della persona umana: diritti perciò anteriori ad ogni riconoscimento statuale e pertanto inviolabili. Sin qui la coincidenza con la costituzione dell'89 è piena. Ma comincia subito la differenziazione.
Quali sono questi diritti naturali essenziali ?
La risposta va ricavata dal duplice aspetto della personalità umana: quello della libertà e quello della solidarietà (socialità) ; vi sono diritti che si radicano nella prima e diritti che si radicano nella seconda: l'insieme degli uni e degli altri, costituisce il quadro integrale di questi diritti naturali, essenziali dell'uomo.
Ma da ciò deriva una conseguenza: i diritti che si radicano nella solidarietà, per sussistere, presuppongono l'esistenza di comunità che ne sono il sostegno. Tali comunità quindi, hanno anche esse i loro diritti essenziali che non possono dalla stato essere disconosciuti.
Ecco allora il quadro integrale dei diritti della persona: non solo i classici diritti di libertà civile e di libertà politica (diritti che si riferiscono alla persona isolatamente considerata ed alla persona in quanto è membro della comunità statale); ma anche i diritti sociali fondati sugli status che la persona possiede: in quanto cioè essa è membro di una comunità familiare, di una comunità religiosa, di una comunità territoriale, di una comunità di lavoro e di classe ( sindacati, corpi professionali) della comunità nazionale ed internazionale: e di conseguenza anche i diritti di queste medesime comunità (pluralismo giuridico) che hanno, ciascuna, il loro fine ed il loro statuto giuridico .
FINE