ALBO PROFESSIONALE DELL'AGROTECNICO A CONFRONTO COL PERITO AGRARIO

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ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AGROTECNICI

LEGGE 6 GIUGNO 1986, n. 251 (GU n. 134 del 12/06/1986)

Preambolo

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

(Titolo di Agrotecnico)

  IL TITOLO DI AGROTECNICO SPETTA A COLORO CHE ABBIANO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI MATURITÀ PROFESSIONALE PRESSO GLI ISTITUTI PROFESSIONALIDI STATO PER L'AGRICOLTURA DI CUI ALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N. 754 , E AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1970, N. 253 .

  IL TITOLO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE ABILITA ALL'ESERCIZIO DELLA RELATIVA PROFESSIONE.

 

ART. 2.

(Collegio provinciale degli Agrotecnici)

  PRESSO OGNI PROVINCIA È COSTITUITO IL COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI CUI È AFFIDATO L'INCARICO DI TENERE L'ALBO DEGLI AGROTECNICI ESERCENTI LA PROFESSIONE.

  IN DETTO ALBO SONO ISCRITTI GLI AGROTECNICI RESIDENTI NELLA PROVINCIA.

 

ART. 3.

(Comsiglio e Collegio)

  LE FUNZIONI RELATIVE ALLA CUSTODIA DELL'ALBO ED ALLA DISCIPLINA DEGLI ISCRITTI SONO AFFIDATE AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO.

  IL CONSIGLIO È COMPOSTO DA SEI MEMBRI EFFETTIVI, OLTRE A TRE SUPPLENTI, SE GLI ISCRITTI NON SUPERANO IL NUMERO DI CENTO; DA NOVE MEMBRI EFFETTIVI, OLTRE A TRE SUPPLENTI, SE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI È COMPRESO FRA CENTOUNO E CINQUECENTO; DA DODICI MEMBRI EFFETTIVI, OLTRE A TRE SUPPLENTI, SE IL NUMERO DEGLI ISCRITTI SUPERA CINQUECENTO.

  IL CONSIGLIO È ELETTO DALLA ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI, A MAGGIORANZA SEMPLICE, CON SCRUTINIO SEGRETO, CON SCHEDE CONTENENTI UN NUMERO DI PREFERENZE PARI AI DUE TERZI DEI COMPONENTI DA ELEGGERE.

  IL CONSIGLIO RESTA IN CARICA DUE ANNI; I CONSIGLIERI SONO RIELEGGIBILI.

  IL CONSIGLIO ELEGGE IL PRESIDENTE ED IL SEGRETARIO, CHE ESERCITA FUNZIONI DI TESORIERE.

  LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SE È PRESENTE LA MAGGIORANZA DEI SUOI COMPONENTI. LE DECISIONI DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SE ASSUNTE A MAGGIORANZA E, IN CASO DI PARITÀ, IL VOTO DEL PRESIDENTE VALE DOPPIO.

  IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO; CONVOCA E PRESIEDE L'ASSEMBLEA; IN CASO DI SUA INDISPONIBILITÀ LA PRESIDENZA SPETTA AL CONSIGLIERE PIÙ ANZIANO.

  IL PRESIDENTE È COMUNQUE TENUTO A CONVOCARE L'ASSEMBLEA QUANDO LO RICHIEDA LA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIO OVVERO UN QUARTO DEGLI ISCRITTI.

  LE SEDUTE DELLA ASSEMBLEA SONO VALIDE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, SE È PRESENTE LA METÀ PIÙ UNO DEGLI ISCRITTI, ED IN SECONDA CONVOCAZIONE QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI PRESENTI. LE SUE DECISIONI SONO VALIDE SE PRESE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

  L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CUI ESSO SCADE; CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI OGNI ISCRITTO POTRÀ FARE RICORSO AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI.

 

ART. 4.

(Collegio e Consiglio Nazionale)

  È ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA IL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI IL CUI CONSIGLIO VIENE ELETTO DALL'ASSEMBLEA NAZIONALE, COMPOSTA DAI MEMBRI DEI CONSIGLI DEI COLLEGI PROVINCIALI.

  IL CONSIGLIO NAZIONALE È COMPOSTO DA DODICI MEMBRI EFFETTIVI, OLTRE A TRE SUPPLENTI, CHE VENGONO ELETTI TRA I COMPONENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI, DURANO IN CARICA DUE ANNI E POSSONO ESSERE RIELETTI.

  IL CONSIGLIO NAZIONALE ELEGGE AL SUO INTERNO IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE ED IL SEGRETARIO.

  IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DEL COLLEGIO NAZIONALE, CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO. IN CASO DI PARITÀ IL SUO VOTO VALE DOPPIO.

  IL PRESIDENTE CONVOCA L'ASSEMBLEA NAZIONALE ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE ED INDICE NUOVE ELEZIONI.

  I MEMBRI DEL CONSIGLIO NAZIONALE SONO ELETTI CON VOTO SEGRETO A MAGGIORANZA SEMPLICE TRAMITE SCHEDE CONTENENTI UN NUMERO DI PREFERENZE PARI AI DUE TERZI DEI COMPONENTI DA ELEGGERE.

  IL PRESIDENTE È OBBLIGATO A CONVOCARE IL CONSIGLIO NAZIONALE QUALORA LO RICHIEDANO I DUE TERZI DEI COMPONENTI DI ESSO.

  LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO VALIDE SE È PRESENTE LA METÀ PIÙ UNO DEI SUOI COMPONENTI.

  LE DECISIONI SONO ASSUNTE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

  È COMPITO DEL CONSIGLIO NAZIONALE:

a)  TENERE L'ALBO;

b)  COMPILARE OGNI TRIENNIO LA TARIFFA PROFESSIONALE SOTTOPONENDOLA ALLA APPROVAZIONE DEI MINISTERI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DELL'AGRICOLTURA E FORESTE;

c)  DETERMINARE ED ESIGERE DA OGNI CONSIGLIO PROVINCIALE UN CONTRIBUTO ANNUO PROPORZIONATO AL NUMERO DEI SOCI.

 

 

ART. 5.

(Iscrizione all'Albo)

  PER POTER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI AGROTECNICO È NECESSARIO ESSERE ISCRITTI ALL'ALBO.

  PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SONO RICHIESTI I SEGUENTI REQUISITI:

a)  ESSERE CITTADINO ITALIANO O DI UNO STATO AVENTE TRATTAMENTO DI RECIPROCITÀ CON L'ITALIA;

b)  GODERE DEI DIRITTI CIVILI, NON AVERE RIPORTATO CONDANNE CHE COMPORTINO RECLUSIONE PER UN PERIODO SUPERIORE A CINQUE ANNI, A MENO CHE NON SIA INTERVENUTA LA RIABILITAZIONE AI SENSI DEL CODICE PENALE;

c)  ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI AGROTECNICO;

d)  AVERE OTTEMPERATO AL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641 , E SUCCESSIVE VARIAZIONI.

 

 

ART. 6.

(Domanda di iscrizione)

  LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEVE ESSERE INOLTRATA AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO DELLA PROVINCIA IN CUI L'ASPIRANTE INTENDE ESERCITARE LA SUA ATTIVITÀ.

  LA DOMANDA, IN CARTA DA BOLLO, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DAI SEGUENTI DOCUMENTI:

a)  CERTIFICATO DI NASCITA;

b)  CERTIFICATO DI RESIDENZA;

c)  CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA O DI ALTRO STATO AVENTE TRATTAMENTO DI RECIPROCITÀ CON L'ITALIA;

d)  CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;

e)  DIPLOMA DI AGROTECNICO O COPIA AUTENTICATA DI ESSO;

f)  ATTESTATO DEL VERSAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI CUI AL PUNTO D) DEL PRECEDENTE ARTICOLO.

 

 

ART. 7.

(Iscrizione e Abilitazione)

  L'ISCRIZIONE ALL'ALBO ABILITA AD ESERCITARE LA PROFESSIONE SU TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

  NESSUNO PUÒ ESSERE CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTO A PIÙ DI UN ALBO, MA È CONSENTITO IL PASSAGGIO DA UN ALBO AD UN ALTRO.

  GLI AGROTECNICI CHE ESPLICANO ATTIVITÀ LAVORATIVA, CON RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, PRESSO ENTI PUBBLICI, AMMINISTRAZIONI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE OVVERO PRESSO PRIVATI, POSSONO ESSERE ISCRITTI SOLTANTO IN UNO SPECIALE ELENCO AGGIUNTO ALL'ALBO.

  GLI ISCRITTI IN DETTO ELENCO POSSONO ESERCITARE LE ATTIVITÀ DI CUI ALL' ARTICOLO 11 DELLA PRESENTE LEGGE SOLO PER LE PRATICHE E GLI AFFARI CONCERNENTI L'UFFICIO CUI SONO ADDETTI.

  PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO SPECIALE DEVE PRODURSI UNA ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO CHE CERTIFICHI LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO NEI CONFRONTI DEL RICHIEDENTE L'ISCRIZIONE.

  GLI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE POSSONO CONSEGUIRE CARICHE ELETTIVE NELL'AMBITO DELLA CATEGORIA.

 

ART. 8

(Comunicazione dell'Albo)

  L'ALBO DEVE ESSERE COMUNICATO ALLA CANCELLERIA DELLA CORTE DI APPELLO E DEI TRIBUNALI NELLA CUI GIURISDIZIONE TERRITORIALE SI TROVA IL COLLEGIO, AL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE SUDDETTE, ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA MEDESIMA ED ALLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE.

  LE COMUNICAZIONI SONO EFFETTUATE A CURA DEI RISPETTIVI CONSIGLI PROVINCIALI.

 

ART. 9

(Cancellazione e sanzioni)

  LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO È PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE COMPETENTE.

  LA CANCELLAZIONE AVVIENE PER I SEGUENTI MOTIVI:

a)  PER DIMISSIONI DELL'INTERESSATO;

b)  D'UFFICIO, PER IL VENIRE MENO DI UNO DEI REQUISITI DI CUI ALL' ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE O PER ISCRIZIONE AD ALTRO ALBO;

c)  PER SANZIONI DISCIPLINARI CHE COMPORTINO LA RADIAZIONE DALL'ALBO.

 

  LE SANZIONI DISCIPLINARI VENGONO APPLICATE DAL CONSIGLIO NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI PER ABUSI O MANCANZE NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE.

  QUESTE SANZIONI SONO:

  1) IL RICHIAMO;

  2) LA SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A MESI DODICI;

  3) LA RADIAZIONE DALL'ALBO.

  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, VERIFICATI I FATTI ED ASCOLTATO L'INTERESSATO, RIFERISCE AL CONSIGLIO CHE DECIDE SE SI DEBBA PROCEDERE O MENO AL GIUDIZIO DISCIPLINARE.

  IN CASO AFFERMATIVO IL PRESIDENTE NOMINA UN RELATORE, FISSA LA DATA DELLA SEDUTA PER LA DISCUSSIONE ED INFORMA L'INTERESSATO A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO ALMENO DIECI GIORNI PRIMA, AFFINCHÉ POSSA PRESENTARSI PERSONALMENTE PER ESPORRE LE SUE RAGIONI O DEPOSITARE MEMORIA SCRITTA.

  NEL GIORNO FISSATO PER LA DISCUSSIONE IL CONSIGLIO, ASCOLTATE LE PARTI, ADOTTA EVENTUALI SANZIONI DISCIPLINARI.

  NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI CHE ABBIANO SUBITO CONDANNE A PENE DETENTIVE INFERIORI A CINQUE ANNI, OVVERO VERSO COLORO CHE SIANO STATI COLPITI DA MANDATO DI CATTURA, IL CONSIGLIO PUÒ APPLICARE LA SOSPENSIONE O LA RADIAZIONE DALL'ALBO.

  AGLI UFFICI DI CUI ALL' ARTICOLO 8 VENGONO TRASMESSE LE EVENTUALI MISURE DISCIPLINARI ADOTTATE.

 

ART. 10.

(Radiazione, Reiscrizione, Ricorso)

  CHI È STATO RADIATO DALL'ALBO PUÒ CHIEDERE L'IMMEDIATA RIAMMISSIONE, QUALORA SIANO VENUTE MENO LE RAGIONI CHE HANNO PORTATO ALLA RADIAZIONE, PRESENTANDO UNA NUOVA DOMANDA.

  QUANDO LA CANCELLAZIONE È AVVENUTA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE CHE COMPORTI UNA DETENZIONE SUPERIORE A CINQUE ANNI, LA RIAMMISSIONE È SUBORDINATA ALLA OTTENUTA RIABILITAZIONE AI SENSI DEL CODICE PENALE.

  SE LA CANCELLAZIONE È AVVENUTA D'UFFICIO A SEGUITO DI UNA CONDANNA PENALE DIVERSA DA QUELLA INDICATA NEL COMMA PRECEDENTE, OPPURE SE È AVVENUTA A SEGUITO DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE, LA RIAMMISSIONE ALL'ALBO PUÒ ESSERE CHIESTA SOLO DOPO CHE SIANO TRASCORSI MESI VENTIQUATTRO DAL MOMENTO DELLA CANCELLAZIONE.

  LE DECISIONI DEI CONSIGLI SONO NOTIFICATE AGLI INTERESSATI CON LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.

  È AMMESSO IL RICORSO GERARCHICO AVVERSO LE DECISIONI, IN MATERIA DISCIPLINARE, DA PROPORSI ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICA, AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI.

 

ART. 11. 

(ATTIVITA' PROFESSIONALE : Crf sopra art 2 del Perito Agrario e sotto art 10 della L 91/1991)

L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AGROTECNICI CONSENTE:

  A) LA DIREZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI;

  B) LA DIREZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI PICCOLE E MEDIE AZIENDE AGRARIE;

  C) L'ASSISTENZA TECNICO-ECONOMICA AGLI ORGANISMI COOPERATIVI ED ALLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE, COMPRESA L'ELABORAZIONE DEI PIANI COLTURALI AZIENDALI;

  D) L'ASSISTENZA ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI AGRARI;

  E) LA FORMULAZIONE E L'ANALISI DEI COSTI DI PRODUZIONE;

  F) LA RILEVAZIONE DEI DATI STATISTICI.

 

ART. 12. 

(Tenuta dell'Albo ed esazione)

SPETTA AL CONSIGLIO DEL COLLEGIO PROVINCIALE:

  A) LA TENUTA DELL'ALBO;

  B) LA DETERMINAZIONE ED ESAZIONE ANNUALE DEL CONTRIBUTO DEGLI ISCRITTI, CHE DEVE ESSERE IDENTICO PER TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI DELLA NAZIONE.

  CONTRO I SOCI MOROSI I CONSIGLI PROVINCIALI APPLICANO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

 

ART. 13

(Dopendenza dal Ministero e eventuale scioglimento del CP)

  I CONSIGLI PROVINCIALI, COME PURE IL CONSIGLIO NAZIONALE, SONO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, CHE LA ESERCITA DIRETTAMENTE OPPURE TRAMITE I PROCURATORI GENERALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO ED I PROCURATORI DELLA REPUBBLICA.

  I CONSIGLI POSSONO ESSERE SCIOLTI NEL CASO NON OTTEMPERINO AGLI OBBLIGHI DI LEGGE, OVVERO PER GRAVI MOTIVI O QUALORA NON SIANO IN GRADO DI FUNZIONARE REGOLARMENTE.

  IN CASO DI SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO, IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA NOMINERÀ UN COMMISSARIO CHE CURERÀ L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE ED INDIRÀ, IL PIÙ PRESTO POSSIBILE, LE ELEZIONI DI UN NUOVO CONSIGLIO.

 

ART. 14.

(Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia per l'inizio dell'attività dei Collegi)

  IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA, OD UN GIUDICE DA LUI DESIGNATO, PROVVEDE ALLA PRIMA FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI AGROTECNICI, IN BASE ALLE DOMANDE CHE GLI INTERESSATI ABBIANO PRESENTATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE ENTRO MESI SEI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.

  TRASCORSO TALE PERIODO, ENTRO TRENTA GIORNI, IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA STABILIRÀ, CON SUO DECRETO, LA DATA IN CUI COMINCERANNO A FUNZIONARE I CONSIGLI DEI COLLEGI. SINO ALLA EMANAZIONE DI TALE DECRETO LA CUSTODIA DELL'ALBO RIMANE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, CHE DECIDERÀ IN MERITO A NUOVE DOMANDE DI AMMISSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ALBO, SECONDO I CRITERI ESPRESSI NELLA PRESENTE LEGGE.

 

ART. 15.

(Tassa di concessione governativa)

  AGLI ONERI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 SI FARÀ FRONTE A VALERE SUGLI INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA DI CUI AL PUNTO D) DELL' ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

  IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO ADEGUA ANNUALMENTE, CON PROPRIO DECRETO DI VARIAZIONE, L'IMPORTO DI DETTA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MODO CHE IL RICAVATO COMPENSI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI.

  LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 92): PRESENTATO DALL'ON. BORTOLANI ED ALTRI IL 12 LUGLIO 1983. ASSEGNATO ALLA XI COMMISSIONE (AGRICOLTURA), IN SEDE REFERENTE, L'11 AGOSTO 1983, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, IV, V, VIII E XIII ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 18 GENNAIO 1984, 31 MAGGIO 1984. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, IL 24 LUGLIO 1984. ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, IL 20 SETTEMBRE 1984 E APPROVATO IL 26 SETTEMBRE 1984. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 963): ASSEGNATO ALLA NONA COMMISSIONE (AGRICOLTURA), IN SEDE DELIBERANTE, IL 23 OTTOBRE 1984, CON PARERI DELLE COMMISSIONI PRIMA, SECONDA, QUINTA E SETTIMA. ESAMINATO DALLA NONA COMMISSIONE IL 22, 29 MAGGIO 1985 E APPROVATO, CON MODIFICAZIONI, IL 27 FEBBRAIO 1986. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 92-B): ASSEGNATO ALLA XI COMMISSIONE (AGRICOLTURA), IN SEDE LEGISLATIVA, IL 26 MARZO 1986, CON PARERI DELLE COMMISSIONI IV, V E VIII. ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE E APPROVATO IL 22 MAGGIO 1986.

DATA A ROMA, ADDÌ 6 GIUGNO 1986
COSSIGA
CRAXI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO, IL GUARDASIGILLI: MARTINAZZOLI


MODIFICHE ALLA LEGGE SOPRASTANTE 251/1986, SULLA ISTITUZIONE DELL'ALBO PROFESSIONALE DEGLI AGROTECNICI

LEGGE N. 91,  5  MARZO 1991

 

 

ART. 1

(Titolo di Agrotecnico, Abilitazione, Iscrizione su direttive del Collegio Nazionale)

1. L'art. 1 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente: Il titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 11, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità di agrotecnico presso gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre 1969, n. 754, l'abilitazione all'esercizio della professione e che siano iscritti nell'albo professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i quali siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto un periodo di pratica biennale presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;

c) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;

d) siano in possesso del diploma rilasciato da apposita scuola diretta a fini speciali di durata biennale istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

3. Il conseguimento dell'abilitazione professionale, se non accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non dà diritto all'uso del titolo professionale di cui al comma 1.

4. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi provinciali degli agrotecnici, sono disciplinate con direttive emanate dal consiglio del collegio nazionale>>.

ART. 2

(Collegio Procinciale e suoi Organi)

1. L'art. 2 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

1. In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno venti agrotecnici è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio, avente personalità giuridica di diritto pubblico. Se il numero degli agrotecnici esercenti la professione in una provincia è inferiore a venti, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

2. Sono organi del collegio il presidente, il consiglio, l'assemblea degli iscritti nonchè il collegio dei revisori dei conti, quando ne ricorrano le condizioni.

3. Ogni collegio con più di cinquanta iscritti ha un collegio dei revisori dei conti eletto dall'assemblea e formato da tre membri effettivi ed uno supplente che, nel corso della sua prima riunione, elegge al proprio interno un presidente. I revisori dei conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, su proposta del consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici, provvede alla costituzione di nuovi collegi nominando un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio.

5. Quando in un collegio venga a mancare il numero minimo di iscritti di cui al comma 1, il Ministro di grazia e giustizia può disporre la fusione con un altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici.

ART. 3

(Consiglio Provinciale, sua composizione e modalità principali di funzionamento)

1. L'art. 3 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

1. Il consiglio del collegio provinciale è composto da cinque membri se gli iscritti non superano i cento; da sette membri se gli iscritti sono compresi fra centouno e cinquecento; da nove membri se il numero degli iscritti supera i cinquecento. I suoi componenti sono eletti dagli iscritti riuniti in assemblea e durano in carica quattro anni, con possibilità di rielezione.

2. Il consiglio elegge al proprio interno un presidente e un segretario, che esercita funzioni di tesoreria; in caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano di età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente, ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica; i membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni in base al maggior numero di preferenze ottenute.

5. Il consiglio del collegio provinciale può essere sciolto quando non si provveda all'integrazione di uno o più membri dimissionari e decaduti; quando non sia più in grado di funzionare; quando si verifichi l'inosservanza di leggi, regolamenti o deliberazioni esecutive del consiglio del collegio nazionale; quando ricorrano altri gravi motivi;

6. Lo scioglimento del consiglio è disposto dal Ministro di grazia e giustizia sentito il consiglio del collegio nazionale; con il provvedimento di scioglimento è nominato in una terna di iscritti nell'albo proposta dal consiglio del collegio nazionale, un commissario straordinario.

7. Il presidente ha la rappresentanza del collegio, convoca e presiede l'assemblea, esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, rilascia la tessera di riconoscimento nonchè le attestazioni e le certificazioni relative agli iscritti.

8. L'assemblea è convocata dal consiglio almeno una volta l'anno; essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'albo e, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

9. L'assemblea per l'elezione del consiglio e, quando ricorra il caso, del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente uscente nei quaranta giorni precedenti la data di scadenza del consiglio in carica; in caso di mancata convocazione nei termini, vi provvede il consiglio del collegio nazionale a richiesta di qualsiasi elettore o d'ufficio, nominando un commissario straordinario. L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se partecipano alle elezioni almeno un terzo degli elettori ed in seconda convocazione, almeno un'ora dopo dello stesso giorno, se vi partecipa un numero di votanti non inferiore al 10 per cento degli aventi diritto, purchè superiore al numero dei consiglieri da eleggere. La data dell'assemblea è comunicata agli iscritti almeno quindici giorni prima.

10. Il voto è personale, diretto, segreto e viene espresso per mezzo di una scheda conforme al modello predisposto dal consiglio del collegio nazionale recante un numero di preferenze non superiore a quello delle persone da eleggere. Non è ammesso il voto per delega. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al consiglio del collegio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti>>.

ART. 4

(Collegio Nazionale e sue Funzioni)

1. L'art. 4 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<Art. 4.

1. I collegi provinciali degli agrotecnici costituiscono un solo collegio nazionale retto da un consiglio ed avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e composto da tredici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali, scelti fra coloro che abbiano almeno tre anni di iscrizione nell'albo. I membri del consiglio durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Il consiglio del collegio nazionale elegge al suo interno un presidente, un vicepresidente ed un segretario con funzioni di tesoriere; in caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente ne fa le veci il membro del consiglio con maggior anzianità d'iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano d'età.

3. Le riunioni del consiglio sono valide se interviene la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente ad eccezione dei procedimenti disciplinari.

4. Ai componenti il consiglio del collegio nazionale si applicano le cause di decadenza previste per i componenti dei consigli dei collegi provinciali.

5. Ai fini della elezione del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio provinciale, a maggioranza dei presenti, designa fra gli iscritti all'albo, anche di altro collegio, un candidato; nel caso di parità dei voti nella designazione si intende preferito il candidato con maggiore anzianità di iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età. A ciascun consiglio di collegio provinciale compete un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti in regola con il versamento delle proprie quote di iscrizione all'albo. La designazione del candidato ha luogo non prima del quarantesimo e non dopo il decimo giorno antecedente la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una apposita commissione nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

6. Il consiglio del collegio nazionale esercita, oltre a quelle conferitegli dall'ordinamento professionale o da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando richiesto dai Ministeri interessati o dal Parlamento, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) vigila sul regolare funzionamento dei collegi periferici coordinandone l'attività mediante apposite direttive;

c) determina i princìpi deontologici da osservarsi nell'esercizio della professione;

d) delibera i regolamenti relativi al proprio funzionamento;

e) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni nazionali ed internazionali;

f) rappresenta la professione nelle manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale;

g) determina la misura del contributo annuo da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento;

h) determina la misura massima dei contributi annui e tasse da corrispondersi, da parte degli iscritti negli albi, per il funzionamento dei collegi provinciali;

i) decide in via amministrativa sui ricorsi ovvero sulle deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo, sui ricorsi in materia disciplinare ed in materia elettorale;

l) propone la costituzione di nuovi collegi ed esprime il proprio parere nei casi di fusione di collegi;

m) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi provinciali e segnala al Ministero di grazia e giustizia una terna di nomi fra cui nominare un commissario straordinario;

n) promuove e coordina le iniziative intese all'aggiornamento ed al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti negli albi;

o) cura o promuove relazioni con associazioni ed enti professionali stranieri.

7. Le tariffe degli onorari costituenti minimi o massimi inderogabili e le indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabilite ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro di grazia e giustizia nei sei mesi successivi alla deliberazione stessa.

8. Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme>>.

ART. 5

(Requisiti per l'Iscrizione)

1. Il secondo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dai seguenti: <<Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero italiano appartenente ai territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia; b) godere dei diritti civili; c) essere in possesso del diploma di agrotecnico; d) essere residente nella circoscrizione del collegio nel cui albo si chiede di essere iscritti; e) avere conseguito l'abilitazione professionale; f) precisare il proprio stato giuridico professionale. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma del presente ordinamento, comportino la radiazione dall'albo>>.

ART. 6

(Domanda di Iscrizione, modalità di Trascizione, Iscrizione degli A. dipendenti)

1. L'art. 6 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

1. La domanda di iscrizione nell'albo, redatta in carta da bollo, deve essere inoltrata al consiglio del collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede.

2. L'albo degli agrotecnici reca, per ciascun iscritto: cognome e nome; data e luogo di nascita; indirizzo di residenza; codice fiscale; data di conseguimento del diploma e dell'abilitazione professionale; data di iscrizione nell'albo e titolo di base a cui è avvenuta.

3. L'iscrizione nell'albo di coloro che esercitano attività nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato, sia di natura pubblica che privata, è integrata da apposita annotazione a margine contenente le indicazioni del caso. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine d'iscrizione>>.

ART. 7

(Iscrizione degli A. dipendenti e limiti dell'ordinamento professionale verso gli A. liberi profesionisti, che lavorano pressso publiche ammnistrazioni)

1. Il terzo comma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<Gli agrotecnici impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, possono a loro richiesta essere iscritti nell'albo con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale; detti iscritti possono svolgere attività professionale solo nei casi ed alle condizioni previste dal rapporto di pubblico impiego>>.

2. Il quarto comma dell'art. 7 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<Gli iscritti nell'albo dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali è consentito l'esercizio della libera professione sono soggetti alla disciplina propria dell'ordinamento professionale solo per quanto riguarda tale esercizio>>.

ART. 8

(Motivi della Cancellazione)

1. Il secondo comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<La cancellazione avviene per i seguenti motivi:

a) per dimissioni dell'interessato;

b) d'ufficio, o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, per il venire meno di uno dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e) compresa, del secondo comma dell'art. 5;

c) per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'albo;

d) per il ricorrere di una causa di incompatibilità>>.

2. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 9 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

ART. 9

(Impugnazione della iscrizione o cancellazione eventualmente decretata dal Collegio Nazionale)

1. Dopo l'art. 10 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è aggiunto il seguente:

<<Art. 10-bis.

1. Le decisioni del consiglio nazionale degli agrotecnici pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo nonchè in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente, davanti al tribunale del capoluogo in cui ha sede il consiglio che ha emesso la decisione o presso cui si è svolta l'elezione contestata.

2. La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla corte di appello del capoluogo sede del collegio, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti.

3. Sia presso il tribunale che presso la corte di appello il collegio giudicante è integrato da due agrotecnici; per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio, e per ciascuna corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dal presidente della corte di appello del distretto, quattro agrotecnici, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi del collegio aventi sede nel distretto che siano cittadini italiani, di età non inferiore ai 25 anni e di incensurata condotta, ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno tre anni.

4. Il tribunale e la corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

5. La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata. Il ricorso per cassazione è proponibile anche da parte del procuratore generale della corte di appello nel termine di sessanta giorni dalla notifica>>.

ART. 10

(ATTIVITA' PROFESSIONALE : Crf sopra art 11 dell'Agrotecnico, L 251/1986, e art 2 del Perito Agrario)

1. L'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<Art. 11.

1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente:

a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;

b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani colturali aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari;

d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;

e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;

f) la rilevazione dei dati statistici;

g) l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;

h) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

i) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

l) le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici; m) l'assistenza tecnica ai prodotti singoli ed associati;

n) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni>>.

ART. 11

(Funzioni del Collegio Provinciale)

1. L'art. 12 della legge 6 giugno 1986, n. 251, è sostituito dal seguente:

<<Art. 12.

1. Il consiglio del collegio provinciale esercita, oltre a quelle demandategli dall'ordinamento professionale e da altre leggi, le seguenti attribuzioni:

a) cura l'osservanza delle leggi concernenti la professione e tutela l'indipendenza ed il decoro professionali;

b) vigila per la tutela del titolo di agrotecnico ed attua le azioni atte a reprimere l'esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell'albo provvedendo alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) esercita la funzione disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo;

e) dichiara decaduto il consigliere, quando ne ricorra il caso;

f) esprime, su richiesta, pareri sulla liquidazione dei compensi professionali;

g) amministra i beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e consultivo, da sottoporre all'assemblea, delibera gli acquisti immobiliari e le altre forme di investimento;

h) designa i propri rappresentanti in commissioni, enti ed organizzazioni operanti nell'ambito territoriale di propria competenza;

i) designa gli agrotecnici chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il proprio funzionamento ed entro la misura massima stabilita dal collegio nazionale, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo, una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

m) cura il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico e culturale dei propri iscritti;

n) può agire o essere convenuto in giudizio, o costituirsi parte civile, per gli interessi generali della professione;

o) dispone la convocazione dell'assemblea.

2. Il collegio riscuote i contributi di cui al comma 6, lettera g) dell'art. 4, e al comma 1, lettera l) del presente articolo, mediante ruoli annuali compilati dal consiglio, resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari. L'esattore versa i contributi direttamente al collegio provinciale ed al collegio nazionale secondo l'importo delle relative quote>>.

ART. 12

(Regolamento di esecuzione)

1. Il Governo della Repubblica nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione.

2. Nelle more dell'emanazione di detto regolamento il consiglio del collegio nazionale degli agrotecnici definisce, con proprie deliberazioni, le disposizioni urgenti in ordine alle norme procedurali relative alla formazione dei consigli dei collegi nonchè quelle relative al loro funzionamento.

ART. 13

(Precisazioni sulla consulenza...)

1. Il secondo comma dell'art. 3 della legge 2 marzo 1963, n. 320, è sostituito dal seguente:

<<Essi sono prescelti tra gli iscritti negli albi professionali dei dottori in scienze agrarie, dei periti agrari, dei geometri e degli agrotecnici; per le sezioni d'appello la scelta avviene tra i dottori in scienze agrarie>>.

2. L'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236, del 20 settembre 1967, recante <<Norme d'impiego del ferrocianuro di potassio in enologia>>, è sostituito dal seguente: <<La demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio può essere effettuata solo dai chimici e dai dottori in scienze agrarie, abilitati all'esercizio della professione, nonchè dagli enotecnici, dai periti agrari e dagli agrotecnici con specializzazione in viticoltura ed enologia>>.

3. L'ultimo comma dell'art. 24 del regolamento concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, è sostituito dal seguente: <<Dal colloquio sono esentati i laureati in scienze agrarie, i periti agrari, gli agrotecnici e i licenziati dalle ex scuole tecniche agrarie, previa presentazione del relativo titolo di studio>>.

4. Il terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, come modificato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, è sostituito dal seguente: <<Sia la parte che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, notai, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti edili, periti industriali, periti agrari, agrotecnici, consulenti del lavoro, spedizionieri doganali, da iscritti nell'elenco previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze, nonchè da funzionari delle associazioni di categoria iscritti in elenco da tenersi presso l'intendenza di finanza competente per territorio>>.

5. La lettera f) del secondo comma dell'art. 11 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è sostituita dalla seguente: <<f) da due esperti in materia agraria iscritti negli albi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari, designati uno dalle organizzazioni dei proprietari di fondi rustici ed uno dalle organizzazioni degli affittuari>>.

ART 14

(Le norme sull'Abilitazione professionale, entrano in vigore dal 1° gennaio 1992)

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 relative all'abilitazione professionale si applicano a partire dal 1º gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

2. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale degli agrotecnici intervenute prima della data di cui al comma 1, secondo le norme precedentemente in vigore.

ART 15

(Abrogate tutte le norme in contrasto con la presente Legge)

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 13 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati.

2. Il primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 6 giugno 1986, n. 251, sono abrogati. 3. Sono abrogate tutte le norme che disciplinano la professione di agrotecnico in contrasto con la presente legge.

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI
PERITO AGRARIO

Legge 28 marzo 1968, n. 434
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1968, n. 101)

Legge 21 febbraio 1991, n. 54
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1991, n. 49)
Modifiche ed integrazioni sull'Ordinamento della Professione

 

 

TITOLO I
Disposizioni generali


Art. I
(Titolo di perito agrario)

Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale a norma dell'articolo 4 (così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1991, n. 54).


 

 

Art. 2


(ATTIVITA' PROFESSIONALE : Crf sotto art 11,  L 251/1986 e art. 10 , L 91/1991 dell'Agrotecnico)

Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54).


Art. 3

(Limiti dell'attività professionale)

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonché nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell'ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.


Art. 4

(Esercizio della libera professione. Elenco dei non esercenti)

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.
I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all'esercizio della libera professione.
Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.


Art. 5
(Obbligo del segreto professionale)

Il perito agrario iscritto nell'albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.


Art. 6
(Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia)

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.


Art. 7
(Incarichi dell'autorità e delle amministrazioni pubbliche)

Gli incarichi relativi all'attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell'albo dei periti agrari.
Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell'albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

 


TITOLO II
Collegi dei periti agrari


Art. 8
(Circoscrizioni territoriali - Personalità giuridica)

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio. Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell'albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale. Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.


Art. 9
(Composizione del consiglio del collegio)

E consiglio del collegio è composto di periti agrari iscritti nell'albo; in numero di cinque se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell'albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.


Art. 10
(Cariche del consiglio)

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.
Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.


Art. 11
(Attribuzioni del presidente)

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.


Art. 12
(Attribuzioni del consiglio)

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) cura l'osservanza della legge professionale e dì tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
c) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;
d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 13;
e) adotta i provvedimenti disciplinari;
f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;
g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazìoni di carattere locale;
i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
1) dispone la convocazione dell'assemblea;
m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 26, lettera g) un contributo annuale;
n) sospende dall'albo o dall'elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;
o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.


Art. 13
(Decadenza dalla carica di membro del consiglio)

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.


Art. 14
(Scioglimento del consiglio)

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all'osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.
In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l'elezione del consiglio (comma così sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.
Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell'albo.


Art. 15
(Collegio dei revisori dei conti)

Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente (comma cosí sostituito dall'art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.
I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.


Art. 16
(Assemblea ordinaria degli iscritti)

L'assemblea è convocata dal presidente.
Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale e, in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno un'ora dopo dello stesso giorno, con qualsiasi numero di intervenuti (comma così sostituito dall'art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.


Art. 17
(Assemblea per l'approvazione dei conti)

L'assemblea degli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale per l'approvazione dei conto preventivo e di quello consuntivo è convocata nel mese di marzo di ogni anno.


Art. 18
(Assemblea straordinaria)

Il presidente convoca l'assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio.
Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell'albo, il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l'assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell'albo che la presiede.


Art. 19
(Assemblea per l'elezione del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti)

La data per Il elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica (comma cosí sostituito dall'art. 6, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.
Il voto è personale, diretto e segreto.


Art. 20
(Costituzione di nuovi collegi)

Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla prima formazione dell'albo e dell'elenco speciale.


Art. 21
(Fusione di collegi)

Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell'albo indicato nell'art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

 


TITOLO III
Collegio nazionale dei periti agrari


Art. 22

(Collegio nazionale)

I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.


Art. 23
(Consiglio del collegio nazionale)

Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto da undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno dieci anni (comma così sostituito dall'art. 7, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell'insediamento.
Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.


Art. 24
(Cariche del consiglio del collegio nazionale)

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vice-presidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.


Art. 25
(Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale)

Il presidente del consiglio dei collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.


Art. 26
(Attribuzioni del consiglio nazionale)

Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:
a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;
c) propone la costituzione di nuovi collegi;
d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;
e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi e sulla relativa nomina di commissari straordinari;
f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;
g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;
h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;
i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori dei conti.
l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali (lettera aggiunta dall'art. 8, L. 21 febbraio 1991, n. 54).


Art. 27
(Elezione del consiglio del collegio nazionale)

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato (comma così sostituito dall'art. 9, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.
A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.
La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.


Art. 28
(Incompatibilità)

La carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.


Art. 29
(Comunicazione delle decisioni)

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

 


TITOLO IV
Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione


Art. 30
(Contenuto dell'albo e dell'elenco speciale)

L'albo e l'elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita,
la residenza e l'indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo e l'elenco speciale sono compilati secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.
L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale.


Art. 31
(Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione)

Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni (così sostituito dall'art. 10, L. 21 febbraio 1991, n. 54).


Art. 32
(Iscrizione Rigetto della domanda)

Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.
Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l'interessato può, entro i trenta giorni successivi, proporre ricorso, a norma dell'art. 54, al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l'interessato è stato invitato a comparire davanti al consiglio.


Art. 33
(Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali. Trasferimenti)

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari (comma così sostituito "l'art. 11, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.


Art. 34
(Cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione per morosità)

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto dall'albo d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:
a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'art. 31, lettere a) e b);
b) quando ricorre una causa d'incompatibilità a norma dell'art. 4, comma secondo,
Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell'iscritto nell'elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.
L'iscritto nell'albo o nell'elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell'art. 12, lettera n), essere sospeso dall'albo o dall'elenco speciale.
La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento
del presidente del consiglio del collegio quando l'iscritto dimostra di aver corri: sposto integralmente i contributi dovuti.
Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.


Art. 35
(Reiscrizione)

Il perito agrario cancellato dall'albo o dall'elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.
Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.


Art. 36
(Comunicazione delle deliberazioni del consiglio)

Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all'interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

 


TITOLO V
Sanzioni disciplinari. Procedimento.


Art. 37
(Responsabilità disciplinare)

Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.


Art. 38
(Sanzioni disciplinari)

Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
d) la radiazione.


Art. 39
(Avvertimento)

L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all'interessato dal presidente dei consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Entro i dieci giorni successivi all'avvenuta comunicazione l'interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.
Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.


Art. 40
(Censura)

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.
La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.


Art. 41
(Sospensione dall'albo o dall'elenco speciale. Sospensione cautelare)

La sospensione dall'albo o dall'elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.
Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'albo o dall'elenco speciale:
a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell'articolo seguente; il ricovero in una casa di cura e di custodia; l'applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall'art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;
c) l'emissione di un mandato od ordine di cattura;
d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del codice penale.
Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall'art. 38.


Art. 42
(Radiazione)

La radiazione dall'albo o dall'elenco speciale può essere disposta quando l'iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.
Importano di diritto la radiazione dall'albo o dall'elenco speciale:
a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;
b) l'interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l'interdizione dalla professione per uguale durata;
c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, comma secondo, del codice penale, o l'assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.


Art. 43
(Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale)

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell'articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.


Art. 44
(Fatti costituenti reato)

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.


Art. 45
(Prescrizione)

L'infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.
Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 158, 159, 160 e 161 del codice penale.


Art. 46
(Competenza)

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l'incolpato.

Se l'incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma
del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.
Se l'incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.


Art. 47
(Apertura del procedimento disciplinare)

Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.
Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all'art. 39, secondo comma, su richiesta dell'interessato.
Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l'audizione dell'interessato è facoltativa.


Art. 48
(Svolgimento del procedimento disciplinare)

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.
Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.
li proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».


Art. 49
(Notificazione delle decisioni)

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.


Art. 50
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio)

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.
Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.
Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.


Art. 51
(Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale)

L'astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
Sulla astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.
Sé a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l'ordine di anzianità di iscrizione nell'albo.


Art. 52
(Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione)

Fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 41, il consiglio del collegio, nell'applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.


Art. 53
(Reiscrizione dei radiati)

Il perito agrario radiato dall'albo o dall'elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, primo comma, e 36.
Il radiato reiscritto nell'albo o nell'elenco speciale acquista l'anzianità dalla data della reiscrizione.

 


TITOLO VI
Impugnazioni


Art. 54
(Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio nonché in materia elettorale e disciplinare)

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.
Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.
In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell'albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (comma cosí sostituito dall'art. 12, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all'art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.


Art. 55
(Poteri del consiglio del collegio nazionale)

Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.
In materia elettorale il consiglio dei collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.


Art. 56
(Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale)

Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.
Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:
a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;
b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.
Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.


Art. 57
(Irricevibilità del ricorso)

E irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.
Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all'articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.
In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.


Art. 58
(Esame del ricorso)

Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.
Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.
Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall'art. 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente, pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidenti o di chi ne fa le veci.


Art. 59
(Decisione del ricorso)

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.
La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell'art. 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'albo o dall'elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale.
La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell'interessato.


Art. 60
(Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale)

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione
cancellazione o reiscrizione nell'albo o nell'elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.
La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte dì appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.
Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte d'appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell'albo di almeno cinque anni.
Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.
Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.
La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

 


TITOLO VII
Onorari, indennità e spese


Art. 61
(Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese)

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.


Art. 62
(Restituzione di atti e documenti)

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l'omesso rimborso delle spese sostenute (comma cosí sostituito dall'art. 13, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all'interessato, e promuove la deliberazione del consiglio del collegio che ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

 


TITOLO VIII
Disposizioni finali e transitorie


Art. 63
(Riscossione dei contributi)

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli artt. 12, lettera m) e 26, lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall'intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all'incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.
L'esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l'importo delle rispettive quote.


Art. 64
(Personale del collegio nazionale e dei collegi locali)

Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro (cosí sostituito dall'art. 14, L. 21 febbraio 1991, n. 54).


Art. 65
(Già abilitati all'esercizio professionale)

Conservano il diritto all'iscrizione nell'albo coloro che sono stati iscritti a norma dell'art. 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.
Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all'Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge e negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.


Art. 66
(Regolamento di esecuzione)

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione (vedi il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731).

 

                                

 

                                 
FINE

 

 

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