CODICE DEONTOLOGICO DELL'AGROTECNICO A CONFRONTO CON L'AGRONOMO

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 CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI AGROTECNICO  

Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 8 luglio 2000 dal Consiglio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici ai sensi, dell’art. 4 comma 6, della legge 5 marzo 1999, n. 91, rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, capace di aiutare i singoli Agrotecnici a trovare risposte ai molti problemi che accompagnano lo svolgimento della loro attività professionale.

ART. 1  

CODICE DEONTOLOGICO

1. Il Codice deontologico della professione di Agrotecnico costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività.

2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce mancanza nell’esercizio della professione, sanzionabile ai sensi di legge.

ART. 2

LA PROFESSIONE

1. La professione di Agrotecnico, ricompresa fra quelle intellettuali di cui all’art. 2222 c.c., riveste funzione sociale di pubblica utilità e si fonda sul principio della indipendenza dell’esercente da qualsiasi forma di sottomissione o di condizionamento esterno.

2. I rapporti professionali dell’Agrotecnico sono perciò basati sulla fiducia e sulla sicurezza nell’agire in scienza e coscienza.

 

ART. 3

L’ESERCIZIO PROFESSIONALE

1. L’esercizio della professione di Agrotecnico è improntato a criteri di correttezza, di lealtà, e di riservatezza sulle notizie ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza.

2. L’Agrotecnico deve vigilare ed accertarsi che il personale alle proprie dipendenze, i collaboratori di studio ed i praticanti osservino i medesimi principi e si ispirino agli stessi criteri, nel rispetto delle normativa sulla privacy al momento vigente.

 

ART. 4  

IL SEGRETO PROFESSIONALE

1. L’Agrotecnico non può divulgare notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione e deve mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.

 

ART. 5  

TITOLI PROFESSIONALI

1. L’Agrotecnico è tenuto a qualificarsi con il proprio titolo, in modo idoneo e tale da evitare qualsiasi equivoco.

2. Il titolo professionale da utilizzare è Agrotecnico ovvero Agr. nella sua                forma abbreviata.            

3. Nell’esercizio dell’attività non possono essere utilizzati titoli accademici o professionali non riferiti con l’attività oggetto della professione.                

   

ART. 6

AGGIORNAMENTO

1. L’Agrotecnico è tenuto a curare il proprio aggiornamento professionale in relazione al progredire delle innovazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche nonchè curare quello dei propri collaboratori e praticanti; con riguardo a questi ultimi dovrà altresì assicurarne la formazione, assecondandone l’intelligenza e gli interessi professionali, in un corretto rapporto fra tutore ed allievo.

 

ART. 7  

DECORO PROFESSIONALE

1. L’Agrotecnico deve tenere un comportamento consono al ruolo sociale ricoperto ed alla dignità della professione cui appartiene, ponendo in essere ogni opportuna cautela per evitare di arrecarvi discredito.

2. Non deve utilizzare la propria posizione professionale e le cariche ricoperte per conseguire indebiti vantaggi o per assicurarne a propri familiari od a soggetti terzi; non deve inoltre accettare ed offrire regalie per conseguire o riportare favori , appoggi e benefici non dovuti.

3. Nell’assunzione di incarichi professionali deve mantenere indipendenza economica dal committente.

4. Non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che siano già titolari del medesimo incarico professionale, salvo ciò non venga esplicitamente richiesto dal committente ed in tale caso deve accertarsi che l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato.

 

ART. 8

ETICA ECOLOGICA

1.    L’Agrotecnico è tenuto a rispettare, nell’esercizio della propria attività professionale, i principi di bioetica e quelli miranti nella difesa ambientale e biologica, evitando di partecipare a programmi ed azioni che possano provocare l’insorgere o l’aggravare dello squilibrio ambientale, le alterazioni delle risorse naturali, la sofferenza ad animali o lesioni alle piante.

 

ART. 9  

RAPPORTI CON LA CLIENTELA

1. L’incarico professionale attribuito all’Agrotecnico è un contratto d’opera intellettuale in base al quale il professionista, dietro compenso, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato in favore del committente.

2. Quando ragionevolmente possibile, l’Agrotecnico deve definire preventivamente ed in forma comprensibile per il cliente i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi, che debbono essere equamente proporzionati alla quantità e qualità dei servizi prestati, nel rispetto delle norme professionali e delle tariffe al momento vigenti, minime od orientative che siano.

3. L’Agrotecnico può forfettizzare con il cliente gli onorari a lui dovuti, anche ad inizio del rapporto professionale, preferibilmente in forma scritta.

4. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando ritenga di non avere una adeguata competenza in materia ed in presenza di conflitto di interessi con il proprio cliente, in caso dubbio l’Agrotecnico può chiedere parere in merito al proprio Collegio di appartenenza.

 

ART. 10

SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

1. Nello svolgimento degli incarichi affidati l’Agrotecnico deve operare, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme deontologiche, per tutelare nel migliore dei modi l’interesse del committente.

2. Il professionista che recede dall’incarico senza completarlo è tenuto a prendere i necessari provvedimenti e le dovute cautele per non creare danno e disagio al commitente.

3. Il professionista ha l’obbligo di restituire, a richiesta del commitente, la documentazione da questo ultimo fornita relativa alle pratiche trattate, nonchè tutte le informazione connesse

.

ART. 11

ASSICURAZIONE

1. L’Agrotecnico professionista risponde degli eventuali danni cagionati alla propria clientela nell’esercizio della professione, a tal fine è tenuto a stipulare un idoneo contratto d’assicurazione, con massimali di polizza proporzionati all’entità ed al valore delle pratiche curate e dei servizi resi.

 

ART. 12

ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA

1. Qualora le disposizioni legislative lo consentano, l’Agrotecnico può svolgere la propria attività in forma associata e societaria, con il divieto di partecipare a società di capitali od a società composte da non professionisti.

2. Alle società ed associazioni professionali si applicano le norme e gli obblighi professionali, previdenziali e deontologici vigenti per i professionisti singoli.

 

ART. 13  

RAPPORTI CON I COLLEGHI

1. I rapporti con i colleghi debbono essere improntati a reciproco rispetto, lealtà, correttezza, cordialità, collaborazione e solidarietà, comunque a sostegno dell’autonomia della professione da ogni influenza o condizionamento esterno; costituisce grave mancanza professionale venire meno ai predetti principi allo scopo di trarre per se o per altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un danno ingiusto.

     E’ condizione aggravante l’inosservanza dei doveri di cordialità e correttezza nei rapporti con i colleghi da parte di Agrotecnici che ricoprano cariche elettive all’interno della categoria.

2.  L’Agrotecnico deve, nei limiti di ragionevolezza, evitare l’insorgere di liti e conflitti; quando questi risultino inevitabili  dovrà operare con obiettività e saggezza per risolverli bonariamente e, dove ciò non risulti possibile, dovrà comunque comportarsi con rettitudine, rimettendosi al giudizio degli organi superiori o giurisdizionali.

3. Quando l’Agrotecnico sia in lite con un collega per motivi professionali deve, prima di avviare qualsiasi azione, chiedere al Presidente del Collegio locale competente di eseguire un tentativo di conciliazione; nel caso l’altro professionista sia iscritto ad un diverso Collegio l’arbitro conciliatore sarà indicato dai due Presidenti di comune accordo. Le spese della conciliazione sono a carico del Collegio o, se intervengono più Collegi, in pari misura fra questi.

 

ART. 14

RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA CATEGORIA

1. L’agrotecnico è tenuto a collaborare con il Collegio professionale d’iscrizione, e con il Collegio Nazionale, contribuendone al funzionamento e partecipando alle attività da questi promosse.

2. Gli Agrotecnici chiamati a fare parte di Commissioni od altri organismi in rappresentanza della categoria devono, nel rispetto delle disposizioni legislative e normative, attenersi alle indicazioni dell’organo che li ha designati ed operare per la valorizzazione della propria professione.

3. L’Agrotecnico deve collaborare con gli organi di categoria alla repressione dell’esercizio abusivo dell’attività professionale, segnalando al proprio Collegio i casi di cui sia venuto a conoscenza.

4. Costituisce grave mancanza professionale, l’inosservanza degli obblighi fiscali, previdenziali e contributivi.

 

ART. 15

PUBBLICITA’

1. L’Agrotecnico può utilizzare forme pubblicitarie non comparative, volte ad informare il pubblico sui servizi e sulle prestazioni offerte e sulle specializzazioni proprie del professionista; in ogni caso la pubblicità non deve essere né laudativa né enfatica, ma corretta e veritiera nell’esposizione.  

 

 

 

CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE DI AGRONOMO O DOTTORE FORESTALE

Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali   CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE degli ISCRITTI all’ALBO dei DOTTORI AGRONOMI e DOTTORI FORESTALI (Adottato dal Conaf il 30 novembre 2006)

SEZIONE I - PREMESSA

L’esercizio della professione degli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori

Forestali è attività di scienza e di pubblica utilità; la fiducia è alla base dei rapporti professionali dell’iscritto che deve comportarsi con buona fede, correttezza, lealtà e sincerità.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali dell’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli degli Ordini provinciali il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti di tutti gli iscritti all’Albo.

Articolo 1

NATURA DELLE NORME DEONTOLOGICHE

Il presente codice ha natura di regolamento interno all’Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali e contiene norme di comportamento, tratte dalle regole di condotta affermatesi nel campo professionale, che hanno carattere precettivo e vincolante, sia per l’aspetto sostanziale, che per quello sanzionatorio.

Articolo 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali nell’ambito della loro attività, nei rapporti con i colleghi, con l’Ordine, con i clienti e nei rapporti con terzi. Le norme sono applicabili anche ai tirocinanti.

 

SEZIONE II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 3

INDIPENDENZA ED OBIETTIVITÀ

L’iscritto all’Albo affida la sua reputazione alla propria coscienza, obiettività, competenza ed etica professionale; egli non può, in ogni caso, rinunciare alla sua libertà ed indipendenza professionale. Non fa discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.

Articolo 4

INTEGRITÀ E RISERVATEZZA

Il comportamento dell’iscritto all’Albo deve essere consono alla dignità e al decoro professionale anche al di fuori dell’esercizio della professione; deve adempiere agli obblighi assunti nei confronti di terzi, per non compromettere la fiducia nei confronti di chi esercita la professione.

L’iscritto all’Albo, oltre a rispettare il segreto professionale, mantiene un atteggiamento di riserbo sulle notizie apprese nell’esercizio della professione anche se queste riguardano la sfera personale del cliente o di coloro che sono a lui legati da vincoli familiari ed economici.

Articolo 5

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L’iscritto all’Albo ha il dovere del continuo aggiornamento professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.

Articolo 6

ASSICURAZIONE RISCHI PROFESSIONALI

L’iscritto all’Albo deve porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell’esercizio della professione anche mediante una adeguata copertura assicurativa.

SEZIONE III - RAPPORTI CON I CLIENTI

Articolo 7

ACCETTAZIONE DELLINCARICO

L’iscritto all’Albo deve far conoscere tempestivamente al cliente la sua decisione di accettare o meno l’incarico. Egli deve adoperarsi, nei limiti del possibile, perché il mandato sia conferito per iscritto al fine di meglio indicarne limiti e contenuti. Qualora il mandato sia verbale, è opportuno che ne dia conferma scritta al cliente.

L’iscritto all’Albo che accetta un incarico deve assicurare la competenza richiesta ed una adeguata organizzazione dello studio, inoltre deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all’attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all’incarico a garanzia della trasparenza contrattuale.

Articolo 8

ESECUZIONE DELLINCARICO

L’iscritto all’Albo deve usare la diligenza e la perizia richieste per il tipo di incarico affidatogli; deve anteporre gli interessi del cliente a quelli personali. Ciò non può, in alcun caso, incidere sulla dignità ed il decoro del professionista e limitare il diritto al suo compenso. Egli non deve assumere, durante l’esecuzione dell’incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale.

Articolo 9

CESSAZIONE DELLINCARICO

L’iscritto all’Albo non deve proseguire l’incarico se la condotta e le richieste del cliente ne impediscono il corretto svolgimento, né qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato.

Allorché, per qualsiasi motivo, non sia in grado di proseguire l’incarico egli ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista.

Articolo 10

FONDI DEI CLIENTI, GARANZIE E PRESTITI

L’iscritto all’Albo non deve impegnarsi patrimonialmente o fornire garanzie al cliente o per suo conto.

L’iscritto all’Albo che detiene somme del cliente o per suo conto deve operare con rigore ed applicare i principi della buona amministrazione e della corretta contabilità.

Articolo 11

TARIFFA PROFESSIONALE E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

La tariffa professionale è garanzia della qualità della prestazione, qualità che deve essere comunque mantenuta qualunque sia il compenso pattuito con il committente.

SEZIONE IV - RAPPORTI TRA I COLLEGHI

Articolo 12

COOPERAZIONE TRA COLLEGHI

Lealtà, correttezza, considerazione, cortesia, cordialità e spirito di collaborazione sono alla base dei rapporti con i propri colleghi, al fine di sostenere una comune cultura ed armonizzare una medesima identità professionale pur nella diversità dei settori in cui si articola la professione.

Articolo 13

RISPETTO DEI COLLEGHI

L’iscritto all’Albo deve astenersi da critiche denigratorie nei confronti dei colleghi e, qualora avesse motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare il Presidente del proprio Ordine ed attenersi alle disposizioni ricevute.

Egli deve, in ogni caso, evitare l’uso di toni animosi, linguaggio sconveniente ed espressioni irriguardose nei confronti dei colleghi, in particolar modo nello svolgimento dell’attività professionale.

Articolo 14

CONCORRENZA LEALE

L’iscritto all’Albo non può, al fine di ottenere incarichi professionali, ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità, quali la denigrazione dei colleghi, la non veridicità curricolare, l’enfasi della propria carica sociale, né gli è consentito, a tale scopo, procurare o fornire vantaggi o assicurazioni esterne al rapporto professionale.

Articolo 15

RISERVATEZZA SULLOPERATO DEI COLLEGHI

L’iscritto all’Albo non può divulgare scritti o informazioni riservate, ricevute anche occasionalmente da un collega.

Articolo 16

SUBENTRO AD UN COLLEGA

L’iscritto all’Albo chiamato a subentrare in un incarico precedentemente affidato ad un collega, lo può accettare solo dopo completo e definitivo esonero del primo incaricato; egli è tenuto, inoltre, a rendere nota la propria posizione al collega al quale

subentra e nel caso dubbio o di evidenti controversie, dovrà informare il Consiglio del proprio Ordine con adeguata relazione.

L’iscritto all’Albo che venga sostituito da altro collega deve prestare al subentrante piena collaborazione e adoperarsi affinché il subentro avvenga senza pregiudizio per il cliente.

SEZIONE V - RAPPORTI ORDINISTICI

Articolo 17

COMPITI E DOVERI NEI CONFRONTI DELL’ORDINE

L’iscritto all’Albo ha il dovere di collaborare fattivamente e disinteressatamente con il Consiglio dell’Ordine Provinciale cui appartiene per l’attuazione delle finalità istituzionali. Solo per validi motivi egli può non accettare o dimettersi da un incarico a cui è stato chiamato.

Qualora convocato dal Presidente o dal Consiglio dell’Ordine Provinciale, egli deve presentarsi e fornire tutti i chiarimenti che gli vengano richiesti.

L’iscritto all’Albo si adegua alle deliberazioni del proprio Ordine e, se in disaccordo, si opporrà ad esse nella sede competente, fermo restando il suo adeguamento nell’attesa di recepimento del proprio ricorso.

L’iscritto all’Albo ha il dovere di comunicare all’Ordine l’inserimento in commissioni e organismi consultivi derivante da segnalazione dell’Ordine medesimo.

Articolo 18

SVOLGIMENTO DEL MANDATO

L’iscritto all’Albo nello svolgimento del suo mandato elettivo a livello locale e/o nazionale deve svolgere la sua funzione con diligenza ed imparzialità, nell’esclusivo interesse generale degli iscritti che rappresenta.

Egli, inoltre, non deve utilizzare la carica ricoperta all’interno dell’Ordine a scopo politico o per porsi in condizioni di concorrenza sleale a livello professionale.

Articolo 19

INCOMPATIBILITÀ

Oltre ai casi previsti dalla Legge, è da considerarsi incompatibile l'accettazione di

cariche istituzionali di qualsiasi livello interne all'Ordine, se la propria realtà professionale è confliggente con l'obiettività di giudizio richiesta dal ruolo specifico.

La carica di Consigliere Provinciale o Nazionale è incompatibile con incarichi di dirigente di un partito politico assunti a livello Provinciale, Regionale o Nazionale.

SEZIONE VI - ALTRI RAPPORTI

Articolo 20

RAPPORTI CON I COLLABORATORI E I DIPENDENTI

L’iscritto all’Albo deve improntare i rapporti con i propri collaboratori e dipendenti sul reciproco rispetto e sull’indipendenza morale ed economica, rispettando le norme dei contratti collettivi per gli studi professionali, per quanto attiene le qualifiche e le retribuzioni.

Deve evitare di fruire della collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con mezzi non corretti i collaboratori altrui.

L’iscritto all’Albo non può dare in subappalto lavoro intellettuale o ricercarne lo   sfruttamento dello stesso.

Articolo 21

RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICI E LE ISTITUZIONI

L’iscritto all’Albo si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni e cortesia con i Magistrati e i funzionari della Pubblica Amministrazione, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale.

L’iscritto all’Albo cui sia demandata qualsiasi forma di autorità, sia per appartenenza ad Amministrazioni ed organismi pubblici, sia per incarico degli stessi, non può avvalersi direttamente o per interposta persona dei poteri o del prestigio inerenti alla carica o all’ufficio pubblico esercitato per trarre un vantaggio professionale per sé o per gli altri.

L’iscritto all’Albo non deve mai assumere incarichi in condizioni di incompatibilità ai sensi della vigente normativa, né quando si trovi in condizioni tali da determinare concorrenza sleale.

Articolo 22

RAPPORTI CON ENTI PRIVATI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, CENTRI DI ASSISTENZA E SIMILI

L’iscritto all’Albo, nel caso di rapporti con Enti privati, organismi associativi, centri di assistenza e, in generale, organizzazioni collettive o con ditte private, deve osservare, per le proprie competenze professionali, l’autonomia e l’onestà intellettuale proprie della libera professione, prescindendo da eventuali altre, ancorché concomitanti, attività svolte nell’ambito di convenzioni stipulate con gli stessi.

E’ in ogni caso vietata ogni forma di accaparramento mediante l’utilizzazione di detti rapporti come veicolo di clientela, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 23

RAPPORTI CON ALTRI PROFESSIONISTI

L’iscritto all’Albo, qualora nell’esercizio della professione abbia rapporti con iscritti ad altri albi professionali, deve attenersi al principio del reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze, assumendo un comportamento leale e corretto.

Egli, pertanto, sottoscrive solo le prestazioni professionali che abbia svolto e/o diretto personalmente, nonché quelle svolte in forma collegiale, coordinata o comunque in gruppo, solo quando siano specificati e rispettati i limiti di competenza professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio o gruppo.

L’iscritto all’Albo non sottoscrive le prestazioni professionali in forma paritaria unitamente a persone che, per norme vigenti, non le possono svolgere.

Articolo 24

RAPPORTI CON I MEZZI DINFORMAZIONE

E’ consentito, ai sensi dell’art. 2 D.L. 4/7/2006 n. 223 convertito con L. 04/08/2006 n. 248, “svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine“. La pubblicità, pertanto, non può essere comparativa, autoreferenziale, laudativa, enfatizzante, denigratoria, suggestiva, ingannevole, né determinare condizioni di accaparramento.

Articolo 25

CONTESTO OPERATIVO E RAPPORTI CON LAMBIENTE

L’iscritto all’Albo ha perfetta coscienza che il proprio esercizio professionale costituisce attività di pubblica utilità, essendogli demandata la salvaguardia dell’ambiente (acqua, suolo, paesaggio e territorio), nonché la sicurezza e la qualità degli alimenti; egli è perciò responsabile moralmente e in solido della propria attività intellettuale, sia essa progettuale, direttiva o consultiva, nei confronti dei committenti e dell’intera collettività.

Nello svolgimento della sua attività l’iscritto all’Albo deve adoperarsi per migliorare le condizioni ecologiche dell’ambiente nel quale opera in un’ottica di sviluppo sostenibile, individuando fra tutte le soluzioni tecniche disponibili quelle in grado di salvaguardare e migliorare gli equilibri naturali, di salvaguardare e incrementare la biodiversità e di tutelare la salute pubblica. La sua attività deve svolgersi nel rispetto delle regole dettate dai protocolli internazionali.

E' motivo di indifferibile e grave sanzione disciplinare la partecipazione dell’iscritto all’Albo a consulenze, progetti, avalli professionali, svolti con evidente superficialità concettuale e con manifesta negligenza o per mero vantaggio venale, concernenti le attività che influiscono direttamente e indirettamente sugli equilibri ambientali e naturali.

SEZIONE VII – SANZIONI DISCIPLINARI

Articolo 26

APPLICAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme deontologiche definiscono gli “abusi” e le “mancanze nell’esercizio della professione” ed individuano i “fatti lesivi della dignità o del decoro professionale” richiamati all’art. 37 della L. 7 gennaio 1976 n. 3 e pertanto l’inosservanza delle stesse comporta, ai sensi del medesimo Articolo, l’erogazione delle sanzioni disciplinari previste dall’Ordinamento Professionale.

Le sanzioni vengono comminate secondo quanto previsto dal Titolo V dell’Ordinamento Professionale (L. 7 gennaio 1976, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni).

Articolo 27

OBBLIGO DI VIGILANZA

La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l’applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per i componenti del Consiglio dell’Ordine.

E’ in ogni caso auspicabile che ciascun iscritto, pur nel rigetto di ogni intento delatorio, si adoperi per il rispetto delle stesse e segnali al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.

SEZIONE VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

VALIDITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme sono comuni a tutti i professionisti iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia nella sezione A che nella sezione B, i quali devono rispettarle e farle rispettare. La loro inosservanza costituisce infrazione disciplinare ed attiva la funzione di magistratura dell’Ordine Professionale a tutela del valore e della dignità della professione.

Le presenti norme deontologiche sostituiscono il precedente Codice Deontologico diffuso dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ai Presidenti degli Ordini Provinciali in forma di linee guida con lettera prot. n. 669 del 28/04/1994, e completano le norme e i regolamenti che disciplinano la professione degli iscritti all’albo.

Il presente Codice deontologico entra in vigore dalla data di adozione da parte del Conaf.

 

                                

 

                                 
FINE

 

 

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