(Da : www.agotecnici.it, 22 maggio 2008)
Per evitare equivoci il legislatore, nell’istituire il titolo di Agrotecnico, lo ha dichiarato equipollente (cioè dotato di eguale efficacia e valore) ad altri titoli analoghi e preesistenti quale quello di Perito agrario, rilasciato dagli Istituti Tecnici Agrari.
In particolare l’art. 8 della legge 2 ottobre 1969, n. 754 così recita:
Al termine dei corsi (di Agrotecnico) ..., gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli Istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l’ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché a corsi di laurea universitari.
Principio poi ribadito dall’art. 197, comma 3, del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che precisa:
Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Con il decreto di cui all’articolo 205 è stabilita la validità dei titoli conseguiti negli istituti professionali che non abbiano analogo indirizzo negli istituti tecnici. Ai fini dell’accesso alle qualifiche funzionali previste per i vari comparti dell’impiego pubblico, il predetto diploma, al pari di quello di maturità d’arte applicata, è riconosciuto nei limiti che, in relazione ai vari profili professionali, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Diversa è la situazione del nuovo titolo professionale di Agrotecnico laureato, di rango superiore e di equipollenza diversa.
FINE