(Da: www.macnazionale.it/statuto.htm )
Il presente testo di Statuto è stato approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 22-25
settembre 2008.
PARTE PRIMA
IDENTITA’ - COSTITUZIONE - FINI
Art. 1
Natura e costituzione
Il Movimento Apostolico Ciechi (in sigla M.A.C.) è un'associazione privata di fedeli, con personalità giuridica canonica conferita dalla Conferenza Episcopale Italiana, alla quale aderiscono fedeli laici, ciechi e vedenti, al fine di collaborare alla missione apostolica della Chiesa.
Il M.A.C., fondato nel 1928 per iniziativa di Maria Motta, è stato istituito come ente canonico dal Vescovo di Lodi con decreto del 13 novembre 1951 n 1462, e ha ricevuto il riconoscimento giuridico civile come Associazione laicale a scopo di religione dal Presidente della Repubblica con decreto 24 aprile 1963 n. 805.
Art. 2
Sede
Il M.A.C. ha la sede legale in Roma, Via di Porta Angelica 63.
Il Consiglio Nazionale può deliberare il trasferimento della sede in altro luogo, purchè in Roma.
Art. 3
Finalità
Il M.A.C. promuove la formazione cristiana dei soci affinchè, in ascolto della parola di Dio e guidati dal Magistero della Chiesa:
a) realizzino relazioni di reciprocità e di fraterna comunione e siano fermento per una comunità, ecclesiale e civile, ospitale e aperta alle differenze;
b) sviluppino un confronto responsabile con la cecità e siano disponibili alla missione e al servizio per una testimonianza cristiana autentica;
c) si pongano a servizio di quanti, in Italia e nel mondo, a motivo della minorazione, si trovino in situazione di svantaggio, perchè siano rimosse le cause di esclusione e siano promossi orientamenti sociali e servizi che favoriscano la partecipazione e l'integrazione di tutte le persone nella Chiesa e nella società;
d) si impegnino perchè sia favorita la Cooperazione tra i popoli e si realizzi uno sviluppo solidale, un'equa distribuzione della ricchezza e una migliore qualità della vita dei non vedenti dei Paesi poveri del mondo.
Art. 4
Attività e mezzi
Per il perseguimento delle sue finalità il M.A.C.:
a) organizza convegni, seminari di studio, campi scuola, giornate e corsi di formazione e di
spiritualità;
b) pubblica testi e periodici a caratteri di stampa comune e in Braille, su supporti audio, informatici utilizza ogni altro strumento di comunicazione sociale;
c) promuove e gestisce centri socioeducativi, corsi di formazione professionale per non vedenti, case di soggiorno, servizi socioassistenziali e sociosanitari, nastroteche e biblioteche specializzate, volti a
migliorare la condizione delle persone non vedenti e/o con altre disabilità;
d) offre consulenza alle famiglie e organizza corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti ed altri operatori educativi, sanitari e sociali;
e) cura iniziative di sensibilizzazione, di educazione alla mondialità e di raccolta fondi, la realizzazione di progetti e programmi per la prevenzione e la cura delle malattie oculari e per la promozione sociale e religiosa dei non vedenti nei Paesi poveri del mondo;
f) svolge ogni altra attività direttamente connessa a quelle sopra elencate ed utile al perseguimento delle proprie finalità.
Il M.A.C. agisce senza fini di lucro; promuove, organizza e coordina esperienze di volontariato; si avvale dell'opera gratuita dei soci e, quando necessario, di prestazioni di lavoro retribuite; collabora con enti pubblici e privati, anche mediante convenzioni e nelle altre forme previste dalla legge; promuove la costituzione di fondazioni, di cooperative di solidarietà sociale e di altri organismi.
Art. 5
Metodologia
Le realtà associative e i servizi del M.A.C. costituiscono una rete di esperienze comunitarie di solidarietà e di volontariato tese a sviluppare una vera comunione, l'arricchimento reciproco, l'attenzione all'altro, la comunicazione autentica e la condivisione.
Il M.A.C. educa all'esercizio della responsabilità personale, alla partecipazione e alla diffusione di una cultura dei diritti e dell'integrazione. Assume come criterio dell'azione sociale la promozione e la liberazione integrale dell'uomo, immagine di Dio, nel rispetto della sua dignità e libertà scegliendo come metodo l'integrazione sul territorio e la prossimità alle persone. Rifiuta ogni forma di assistenzialismo e di pietismo.
Considera la famiglia e i giovani come risorse fondamentali del suo impegno sociale e rivolge particolare attenzione ai pluriminorati, ai non vedenti anziani e a quanti si trovano in condizione di maggiore disagio ed emarginazione sociale.
Art. 6
Struttura
Il M.A.C. ha una struttura democratica e un'organizzazione nazionale, articolata su base regionale e diocesana.
Le Consulte regionali ed i Gruppi diocesani hanno propri organi e godono di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e tributaria, secondo le norme dettate dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione dello stesso.
Art. 7
Rapporti con le altre organizzazioni
Il M.A.C. aderisce ad organizzazioni, anche di carattere federativo, nazionali ed internazionali.
Le strutture periferiche aderiscono ad organizzazioni locali secondo le direttive e previa approvazione del Consiglio Nazionale.
Per coordinare la sua attività con quella delle altre organizzazioni cattoliche, il M.A.C. aderisce agli organismi ecclesiali dei laici a livello locale, nazionale e internazionale.
Art. 8
Patrimonio
Il patrimonio del M.A.C. è costituito dai beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo spettino o vengano offerti al M.A.C. da persone fisiche o enti.
Il patrimonio immobiliare del M.A.C. è amministrato dagli organi centrali dell'associazione; tuttavia, ferma restando la titolarità del M.A.C. su questi beni, l'amministrazione degli stessi può essere affidata dal Consiglio Nazionale agli organi periferici.
Le Consulte regionali ed i Gruppi diocesani possono avere un patrimonio costituito unicamente da tutti i beni mobili che a qualsiasi titolo spettino o vengano offerti loro da persone fisiche o enti.
Art. 9
Risorse economiche
Il M.A.C., le Consulte regionali ed i Gruppi diocesani hanno l’obbligo di redigere propri rendiconti economico-finanziari riferiti a ciascun esercizio coincidente con l’anno solare, e traggono le risorse economiche per il loro finanziamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote associative (determinate dal Consiglio Nazionale) e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’art. 8 del presente Statuto;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi della cessione di beni e servizi algi associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
La documentazione deve essere conservata nel rispetto dei termini e delle modalità fissate dalle leggi che regolano gli obblighi delle associazioni di promozione sociale.
Considerata l’assenza dei fini di lucro, l’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste, e i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
PARTE SECONDA
SOCI - CARICHE SOCIALI - ASSISTENTE ECCLESIASTICO
Art. 10
Soci e simpatizzanti
Il M.A.C. comprende due categorie di soci: effettivi ed aggregati.
Soci effettivi sono coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età.
Soci aggregati sono coloro che non hanno raggiunto la maggiore età.
Si considerano simpatizzanti coloro che, pur non aderendo formalmente al M.A.C., ne condividono le finalità e contribuiscono anche economicamente alle sue iniziative.
Art. 11
Soci giovani
Ai fini del presente Statuto si considerano giovani i soci che non hanno superato il trentesimo anno di età.
L'attività giovanile è coordinata da una commissione nazionale e si svolge a livello nazionale, regionale e diocesano in sintonia con i contenuti, gli obiettivi ed i programmi dell'associazione, attuandoli con iniziative e metodi che rispondano alle caratteristiche peculiari dei giovani.
Art. 12
Impegni
I soci, con l'adesione al M.A.C., si impegnano:
a) ad una formazione personale e comunitaria che li aiuti a rispondere alla universale vocazione alla santità;
b) a collaborare alla missione apostolica della Chiesa secondo il modo loro proprio e a concorrere all'elaborazione e all'esecuzione dell'azione pastorale;
c) a essere testimoni, con la propria vita, di Cristo risorto e ad uniformare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute nell'ambito delle realtà temporali;
d) a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative.
Art. 13
Diritti e doveri
I soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita del M.A.C. secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi associativi, nonchè di pagare annualmente la quota di adesione.
I soci effettivi hanno diritto di voto nelle assemblee e di elettorato attivo e passivo; i soci aggregati non hanno tali diritti.
Art. 14
Ammissione ed esclusione
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio diocesano che accoglie l'adesione di quanti dichiarino di condividere le finalità statutarie.
La qualità di socio si perde per dimissioni, mancato rinnovo della tessera sociale, espulsione.
Il Consiglio diocesano può, sentito l'Assistente ecclesiastico, decidere a scrutinio segreto di espellere quei soci il cui comportamento sia in aperto contrasto con lo spirito dell'associazione;
il relativo provvedimento va trasmesso all'interessato il quale, entro quindici giorni, può presentare ricorso al Consiglio Nazionale.
Art. 15
Cariche sociali
I Dirigenti locali e nazionali sono chiamati ad essere fermento, testimoni e promotori del senso apostolico e del servizio all'uomo ed a svolgere gli incarichi loro affidati con spirito di servizio.
Le cariche sociali sono elettive, gratuite e durano un quadriennio. Lo stesso incarico di Presidente, Nazionale, Regionale e Diocesano, non potrà essere conferito alla medesima persona per più di due mandati consecutivi. Qualora vi sia un grave motivo un gruppo diocesano può chiedere in deroga al Consiglio Nazionale che l’incarico di Presidente Diocesano venga conferito per la terza volta alla medesima persona.
L’incarico di Presidente Nazionale è incompatibile con la Presidenza Regionale e Diocesana.
Non possono ricoprire cariche coloro che hanno rapporti di lavoro con il M.A.C, gli Assistenti Ecclesiastici ed i Revisori dei Conti.
Non sono eleggibili nello stesso Consiglio coniugi e persone legate da vincoli di parentela o affinità in linea retta fino al primo grado e in linea collaterale fino al secondo.
Art. 16
Assistenti ecclesiastici
Gli Assistenti ecclesiastici partecipano attivamente alla vita dell’associazione, promuovendone l’unità e alimentando la vita spirituale e il senso apostolico dei soci.
La cura spirituale del M.A.C. è affidata all’Assistente Ecclesiastico nazionale, nominato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana tra una terna di presbiteri designati dal Consiglio Nazionale. L’Assistente nazionale affianca e sostiene il cammino del Movimento, coordina l'azione pastorale degli Assistenti Ecclesiastici regionali e diocesani e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio di Presidenza.
L’Assistente Ecclesiastico regionale è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, tra una terna di presbiteri designata dalla Consulta Regionale; egli partecipa alle riunioni della Consulta.
L’Assistente Ecclesiastico diocesano è presentato dal Consiglio diocesano e confermato dal Vescovo diocesano; egli partecipa alle riunioni del Consiglio.
Gli Assistenti possono essere affiancati da presbiteri collaboratori, scelti dagli Assistenti Ecclesiastici ai diversi livelli, d’intesa con i rispettivi responsabili.
L’incarico degli Assistenti ha la durata di quattro anni e può essere rinnovato.
PARTE TERZA
ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Art. 17
Assemblea Nazionale
L’Assemblea Nazionale è l’organo supremo del M.A.C. e ne determina l’indirizzo e le linee programmatiche.
L’Assemblea Nazionale è sempre congressuale ed è formata dai Presidenti regionali e diocesani e dai delegati dei Gruppi diocesani, che vi partecipano secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
Partecipano al Congresso con diritto di parola gli Assistenti Ecclesiastici, i Consiglieri Nazionali uscenti, i responsabili dei Gruppi in formazione ed i candidati al Consiglio Nazionale segnalati dalle Consulte, che non vi partecipino ad altro titolo.
La verifica preliminare dei poteri dei partecipanti all’Assemblea è affidata ad una Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Nazionale uscente. L’Assemblea Nazionale, regolarmente costituita, elegge, anche per acclamazione, il Presidente e il Vicepresidente dell’Assemblea e i membri componenti del seggio elettorale di cui non potranno far parte i candidati.
Sono di competenza dell’Assemblea:
a) la discussione e l’approvazione della relazione morale e finanziaria del Consiglio;
b) le modifiche allo Statuto sociale;
c) l'elezione del Consiglio Nazionale.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio Nazionale o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Gruppi diocesani.
L'Assemblea viene indetta dal Consiglio Nazionale, almeno sei mesi prima, e convocata almeno due mesi prima del suo svolgimento, dal Presidente Nazionale con avviso contenente l’indicazione del luogo, della data e dell’ora di prima e seconda convocazione e dell’ordine del giorno.
La seconda convocazione può aver luogo ad un’ora dalla prima.
Salvo che per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'ente, l'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti e le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti.
Le procedure di convocazione e il funzionamento dell'Assemblea sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, da un apposito regolamento proposto dal Consiglio Nazionale e approvato dall'Assemblea.
Art. 18
Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale, nell'ambito degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea, definisce il programma di attività, gli obiettivi, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione. Promuove e cura la realizzazione di iniziative e servizi nazionali.
Il Consiglio Nazionale è composto da tredici membri, di cui almeno quattro non vedenti e quattro vedenti.
Nel caso in cui non sia stato eletto nel suo seno un giovane, nomina nella prima riunione un delegato giovanile che partecipa ai lavori con voto consultivo.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente Nazionale, sentito l'Assistente Ecclesiastico o ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri o due membri del Consiglio di Presidenza.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale con avviso, contenente l'indicazione dell'ora, della data, del luogo e dell'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo raccomandata almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo telegramma almeno quarantotto ore prima nel caso di convocazione urgente.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide se vi partecipa la maggioranza dei suoi componenti.
Per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Per l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti per i primi due scrutini; il terzo scrutinio sarà di ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti tra i due più anziani; in caso di ulteriore parità dopo il terzo scrutinio risulterà eletto il candidato più anziano.
Art. 19
Competenze del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale:
a) elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente non vedente e due
Vicepresidenti;
b) assegna gli incarichi associativi nazionali, costituisce commissioni nazionali di lavoro inerenti le
diverse attività del M.A.C. e designa i rappresentanti dell'associazione negli organismi
interregionali, nazionali ed internazionali di cui il M.A.C. fa parte;
c) approva la relazione morale ed i bilanci di previsione e consuntivo degli organi centrali del M.A.C.;
d) adotta o modifica i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
e) ratifica le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza;
f) nomina i Revisori dei Conti;
g) delibera l'accettazione di donazioni, eredità e legati in favore del M.A.C., l'acquisto e l'alienazione di immobili ed ogni altro atto di straordinaria amministrazione;
h) delibera di assumere il personale degli uffici e dei servizi centrali dell'associazione, di avvalersi del lavoro retribuito di collaboratori e consulenti esterni e individua il contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare al personale dipendente degli organi centrali e periferici del M.A.C.;
i) nomina la Commissione Verifica Poteri nei lavori congressuali e designa fino al massimo di cinque candidati al Consiglio Nazionale;
j) delibera la quota della tessera sociale e la parte spettante ai Gruppi diocesani;
k) delibera la costituzione dei Gruppi diocesani e delle Consulte regionali e il loro scioglimento in caso di mancato funzionamento o per violazione delle norme statutarie;
l) nomina il Commissario Straordinario, ed eventualmente uno o due Vicecommissari, per la sostituzione della Consulta Regionale e del Consiglio diocesano di cui si sia verificata, per qualunque ragione, la vacanza;
m) ratifica, in deroga a quanto previsto dall'art. 30 lettera a) del presente Statuto, l'elezione di un Presidente Diocesano vedente quando ne faccia motivata richiesta scritta il Consiglio Diocesano;
n) ratifica, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 lettera a) del presente Statuto, l'elezione di un Presidente Regionale vedente quando ne faccia motivata richiesta scritta la Consulta Regionale.
Art. 20
Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo del Consiglio Nazionale.
È costituito dal Presidente Nazionale e dai due Vicepresidenti.
Si riunisce in via ordinaria quattro volte l'anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente Nazionale, sentito l'Assistente Ecclesiastico, o ne facciano motivata richiesta scritta gli altri due membri.
Spetta al Consiglio di Presidenza:
a) predisporre i bilanci preventivo e consuntivo degli organi centrali del M.A.C. da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
b) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
c) ratificare le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Presidente Nazionale;
d) deliberare in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Nazionale, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva;
e) ratificare le elezioni e verificare la regolarità dei bilanci delle Consulte regionali e dei Gruppi Diocesani secondo le procedure fissate dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
Per la convocazione delle sedute, la validità delle riunioni e la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione delle delibere si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio Nazionale.
Art. 21
Presidente Nazionale
Il Presidente Nazionale:
- dirige e coordina l'attività dell'associazione ed ha la legale rappresentanza del M.A.C.;
- convoca e presiede il Consiglio Nazionale e il Consiglio di Presidenza e cura l'attuazione dei deliberati di tali organi; delibera in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Presidenza, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva;
- firma la corrispondenza e gli altri atti riguardanti gli Organi centrali del Movimento, compresi contratti e convenzioni;
- firma i documenti contabili, redatti secondo le apposite norme regolamentari;
- sta in giudizio per conto degli organi centrali del M.A.C., previa autorizzazione del Consiglio Nazionale.
Il Presidente Nazionale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente più anziano per appartenenza al Consiglio Nazionale ed, in via subordinata, dal più anziano di età.
Art. 22
Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Esso controlla l’amministrazione degli organi centrali del M.A.C. e accerta la regolare tenuta della contabilità.
PARTE QUARTA
CONSULTE REGIONALI
Art. 23
Consulta Regionale
La Consulta Regionale è organo di collegamento fra i Gruppi Diocesani di una stessa Regione ecclesiastica, formula i programmi ed attua le iniziative del M.A.C. nell’ambito regionale tenendo conto delle scelte programmatiche e delle linee operative definite dal Consiglio Nazionale. Coordina le attività dei Gruppi diocesani della stessa regione e promuove la costituzione di nuovi Gruppi.
È costituita dai presidenti e dai vicepresidenti dei Gruppi diocesani di una stessa regione ecclesiastica e, con solo diritto di parola, dai responsabili dei Gruppi in formazione.
Qualora una Regione ecclesiastica sia composta da più regioni dello Stato, la Consulta, previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, può ripartirsi in sezioni regionali e le sue attività potranno essere coordinate da un direttivo composto da un membro per ciascuna sezione.
La Consulta si riunisce in via ordinaria due volte l’anno, in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente Regionale o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la convocazione delle sedute, la validità delle riunioni e la maggioranza necessaria ai fini dell’approvazione delle delibere si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio Nazionale.
Art. 24
Competenze della Consulta
La Consulta Regionale:
a) elegge - anche al di fuori dei suoi componenti - un Presidente non vedente e un Vicepresidente, nel rispetto della procedura fissata dall’art. 18, ultimo comma;
b) assegna gli incarichi associativi regionali, costituisce commissioni regionali di lavoro inerenti le diverse attività del M.A.C. e designa i rappresentanti dell'associazione negli organismi regionali di cui il M.A.C. fa parte;
c) approva la relazione morale ed i bilanci di previsione e consuntivi predisposti dal Presidente e dal Vicepresidente Regionale;
d) ratifica le deliberazioni di sua competenza adottate in via d’urgenza dal Presidente Regionale;
e) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) segnala al Consiglio di Presidenza, per la formazione della lista elettorale per il rinnovo del Consiglio Nazionale, fino a tre iscritti;
g) delibera di assumere personale dipendente, di avvalersi del lavoro retribuito di collaboratori e consulenti esterni, di stipulare convenzioni, contratti, e in generale di compiere tutti gli atti giuridici necessari per lo svolgimento delle attività della Consulta che vincolano unicamente la Consulta stessa e non comportano alcuna responsabilità degli organi centrali del M.A.C..
Art. 25
Presidente Regionale
Il Presidente Regionale dirige e coordina l'attività della Consulta che rappresenta a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede la Consulta e cura l’attuazione dei deliberati di tale organo; delibera in via d'urgenza nelle materie di competenza della Consulta, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva; firma la corrispondenza e gli altri atti riguardanti la Consulta, compresi contratti, convenzioni e i documenti contabili redatti secondo le apposite norme regolamentari; sta in giudizio per conto della Consulta, previa autorizzazione della Consulta stessa.
Il Presidente Regionale, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 26
Revisori dei Conti
Le Consulte, il cui movimento finanziario annuo supera il limite stabilito nel Regolamento, hanno l’obbligo di nominare un Revisore dei Conti ed un supplente.
Il Revisore dei Conti controlla l’amministrazione della Consulta Regionale ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.
PARTE QUINTA
GRUPPI DIOCESANI
Art. 27
Gruppo diocesano
Il Gruppo diocesano è il nucleo fondamentale del M.A.C.; esso è comunità che si riunisce nell'ascolto della Parola e intorno alla Mensa Eucaristica; luogo ove si sperimentano relazioni di reciprocità e di fraterna comunione; strumento di formazione, di partecipazione e di azione sociale.
Il Gruppo è validamente costituito da almeno quindici soci effettivi con un’adeguata presenza di ciechi e vedenti.
In caso di comprovata necessità, e previa autorizzazione del Consiglio Nazionale, è possibile costituire nella stessa Diocesi più Gruppi fra loro autonomi e che sono equiparati in tutto ai Gruppi diocesani.
Il Gruppo si riunisce periodicamente e la riunione è momento essenziale per la formazione dei soci e dei simpatizzanti, per l'analisi e la discussione delle tematiche associative e per il coordinamento delle attività.
Art. 28
Assemblea dei Soci
L'Assemblea diocesana dei soci è composta da coloro che sono in regola col pagamento della quota associativa alla data della riunione.
Spetta all'Assemblea:
a) eleggere a scrutinio palese il suo presidente ed i componenti del seggio elettorale;
b) discutere ed approvare la relazione morale e i bilanci di previsione e consuntivi;
c) eleggere il Consiglio diocesano ed i delegati al Congresso Nazionale.
L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno ed in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Consiglio diocesano o ne faccia motivata richiesta scritta almeno un quinto dei soci effettivi.
L’Assemblea è convocata dal Presidente diocesano, almeno venti giorni prima della riunione, con avviso contenente l’indicazione dell’ora, della data e del luogo di prima e seconda convocazione e dell’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei soci effettivi; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
La seconda convocazione può aver luogo ad un’ora dalla prima.
L’elezione del Consiglio diocesano e dei delegati all’Assemblea Nazionale è disciplinata oltre che dal presente Statuto, da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.
Per l’approvazione della relazione morale e dei bilanci e per le altre deliberazioni occorre il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Art. 29
Consiglio diocesano
Il Consiglio diocesano promuove e dirige le attività del Gruppo, formula i programmi ed attua le iniziative del M.A.C. nell'ambito diocesano tenendo conto delle scelte programmatiche, delle linee operative stabilite dal Consiglio Nazionale e delle attività delle Consulte regionali.
Il Consiglio diocesano è composto da un numero di membri variabile da cinque a nove, secondo le norme regolamentari, di cui almeno un terzo non vedenti e un terzo vedenti.
Esso, ove non sia stato eletto nel suo seno un giovane, nomina nella sua prima riunione un delegato giovanile che partecipa ai suoi lavori con voto consultivo.
Il Consiglio diocesano si riunisce in via ordinaria sei volte l'anno e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno il Presidente Diocesano, sentito l'Assistente Ecclesiastico, o ne facciano motivata richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.
Per la convocazione delle sedute, la validità delle riunioni e la maggioranza necessaria ai fini dell'approvazione delle deliberazioni si applicano le disposizioni dettate per il Consiglio Nazionale.
Art. 30
Competenze del Consiglio diocesano
Il Consiglio diocesano:
a) elegge un Presidente non vedente e un Vicepresidente, nel rispetto della procedura fissata dall’art.1, ultimo comma;
b) assegna gli incarichi associativi diocesani, costituisce commissioni diocesane di lavoro inerenti le diverse attività del M.A.C. e designa i rappresentanti dell'associazione negli organismi diocesani e provinciali di cui il M.A.C. fa parte;
c) predispone la relazione morale ed i bilanci di previsione e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
d) ratifica le deliberazioni di sua competenza adottate in via d'urgenza dal Presidente Diocesano;
e) nomina i Revisori dei Conti;
f) propone agli organi centrali del M.A.C. l'accettazione di donazioni, eredità e legati in favore del M.A.C. e l’acquisto e l’alienazione di immobili nell'ambito del territorio di competenza del Gruppo Diocesano;
g) delibera di assumere personale dipendente, di avvalersi del lavoro retribuito di collaboratori e consulenti esterni, di stipulare convenzioni, contratti, e in generale di compiere tutti gli atti giuridici necessari per lo svolgimento delle attività del Gruppo, che vincolano unicamente il Gruppo stesso e non comportano alcuna responsabilità degli organi superiori del M.A.C..
Art. 31
Presidente diocesano
Il Presidente diocesano dirige e coordina l’attività del Gruppo diocesano che rappresenta a tutti gli effetti.
Egli inoltre:
a) convoca e presiede il Consiglio diocesano e cura l'attuazione dei deliberati di tale organo;
b) delibera in via d'urgenza nelle materie di competenza del Consiglio Diocesano, salvo ratifica di quest'ultimo organo nella sua prima riunione successiva;
c) firma la corrispondenza e gli altri atti riguardanti il Gruppo, compresi contratti e convenzioni; in particolare firma i documenti contabili redatti secondo le apposite norme regolamentari;
d) sta in giudizio per conto del Gruppo, previa autorizzazione del Consiglio Diocesano.
Il Presidente diocesano, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.
Art. 32
Revisori dei Conti
I Gruppi diocesani, il cui movimento finanziario annuo supera il limite stabilito nel Regolamento, hanno l'obbligo di nominare un Revisore dei Conti ed un supplente.
Il Revisore dei Conti controlla l'amministrazione del Gruppo diocesano ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale.
Art. 33
Gruppi in formazione
Dove vi sono realtà che non possono costituirsi in Gruppo Diocesano a norma di Statuto, queste vengono considerate Gruppi in formazione e possono essere autorizzate dal Consiglio Nazionale a svolgere attività associativa, purchè siano eletti dai soci un responsabile di gruppo ed almeno due collaboratori e vi sia la nomina dell'Assistente Ecclesiastico diocesano.
I componenti il Gruppo in formazione hanno gli stessi diritti e doveri degli altri soci.
Il responsabile di un Gruppo in formazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
PARTE SESTA
NORME FINALI
Art. 34
Modifiche allo Statuto
Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale a condizione che siano presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e che le deliberazioni siano adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto presenti.
Le modifiche allo Statuto sono proposte secondo modalità stabilite nel Regolamento di attuazione dello Statuto stesso.
Le proposte di modifica sono prese in esame da un'apposita commissione nominata dal Consiglio Nazionale, che, sulla base degli emendamenti presentati, redige un testo delle modifiche allo Statuto e lo propone all'approvazione del Congresso.
E’ fatta salva la facoltà dei congressisti, all'atto della discussione, di ripresentare in forma scritta gli emendamenti non accolti dalla commissione.
Le modifiche allo Statuto entrano in vigore dopo l’approvazione da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 35
Scioglimento del Movimento e devoluzione del patrimonio
L'Assemblea Nazionale può deliberare lo scioglimento del Movimento con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.
Nel caso di scioglimento, ed in ogni altra ipotesi in cui il M.A.C. dovesse cessare la sua attività, il patrimonio che residua dalla liquidazione viene devoluto alla Santa Sede per il perseguimento di finalità analoghe a quelle del Movimento, preferibilmente in paesi del Terzo Mondo.
Art. 36
Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del diritto canonico e alle leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
FINE