Lavoro a cottimo : "Forma di retribuzione commisurata al risultato che il prestatore di lavoro consegue mediante la sua attività" : così la retribuzione a cottimo, viene definita dal Dizionario Zingarelli 1).
Non si tratta dunque di una forma retributiva estinta, ma al contrario esistente tuttoggi, sebbene non abbondante come un tempo.
Ecco dunque come la regolamenta e descrive il Contratto provinciale del lavoro 2) :
Nel caso che la prestazione di lavoro [venga] eseguita a cottimo, cioè con retribuzione in rapporto alla quantità di lavoro prodotta prescindendo dalla durata della lavorazione e dal tempo impiegato, la determinazione delle relative tariffe di cottimo, da concordarsi direttamente tra le parti con atto scritto, dovrà essere calcolata in modo che all'operaio sia consentito un guadagno, oltre la retribuzione congiunta della paga base ed indennità di contingenza, non inferiore al 15% della predetta retribuzione.
Quando i lavori dati a cottimo si svolgono per periodi di tempo superiori alla settimana, il datore di lavoro dovrà dare degli acconti settimanali, in base alle tariffe normali per le ore effettuate, pari al 90% della retribuzione prevista dal contratto.
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1: Nicola Zingarelli, Il nuovo Zingarelli (Vocabolario della lingua italiana), Bologna, Zanichelli, 1983, s.v.: Cottimo.
2: Contratto provinciale di lavoro (per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Arezzo), valido dal 1gennaio 2004- al 31dicembre 2007, Titolo V°, art 54: Cottimo .
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